Ordinanza — n. 29319/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Catania revocava la misura della semilibertà nei confronti di Vitale Antoni6 con decorrenza dalla data della sospensione della misura disposta dal Magistrato di Sorveglianza. Ricorre per cassazione Vitale Antoni2) con dichiarazione resa .ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen. articolando i motivi della censura verso il provvedimento.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 123 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29319/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione Vitale Antoni2) con dichiarazione resa .ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen. articolando i motivi della censura verso il provvedimento.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITALE ANTONINO nato a PALERMO il 11/02/1986 avverso l'ordinanza del 02/12/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA,--- eclato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Catania revocava la misura della semilibertà nei confronti di Vitale Antoni6 con decorrenza dalla data della sospensione della misura disposta dal Magistrato di Sorveglianza.
2. Ricorre per cassazione Vitale Antoni2) con dichiarazione resa .ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen. articolando i motivi della censura verso il provvedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'interessato e non, come prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., da un difensore iscritto all'Albo speciale della Corte di Cassazione.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Rocchi Enrico Giuseppe Sandrini nDEP p 5 IN c.„.i\ • OSfiAeR nriAA U - -.5