Ordinanza — n. 29317/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo confermava quella del Tribunale di Marsala di condanna di Ben Salem Semeh alla pena di mesi otto di reclusione per il delitto di cui all'art. 13, comma 13 d. Igs. 286 del 1998. Ricorre per cassazione il difensore di Ben Salem Semeh, deducendo nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine ai criteri utilizzata per fondare il trattamento sanzionatorio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29317/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Il calcolo della pena è esplicitato nella sentenza di primo grado: la pena base era stata stabilita in misura di poco superiore al minimo edittale, la riduzione per le attenuanti generiche era stata calcolata nella misura massima e la riduzione per il rito era stata correttamente calcolata. La Corte d'appello ha motivato le scelte del giudice di primo grado, facendo riferimento alla negativa personalità del soggetto e ai numerosi precedenti penali, anche specifici: il richiamo ai criteri dell'art. 133 cod. pen., quindi, non era affatto generico, rientrando le circostanze evidenziate dalla Corte nelle ipotesi previste dall'art. 133, comma 2, nn. 1 e 2 cod. pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN SALEM SEMEH nato il 10/03/1994 avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo confermava quella del Tribunale di Marsala di condanna di Ben Salem Semeh alla pena di mesi otto di reclusione per il delitto di cui all'art. 13, comma 13 d. Igs. 286 del 1998.
2. Ricorre per cassazione il difensore di Ben Salem Semeh, deducendo nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine ai criteri utilizzata per fondare il trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Il calcolo della pena è esplicitato nella sentenza di primo grado: la pena base era stata stabilita in misura di poco superiore al minimo edittale, la riduzione per le attenuanti generiche era stata calcolata nella misura massima e la riduzione per il rito era stata correttamente calcolata. La Corte d'appello ha motivato le scelte del giudice di primo grado, facendo riferimento alla negativa personalità del soggetto e ai numerosi precedenti penali, anche specifici: il richiamo ai criteri dell'art. 133 cod. pen., quindi, non era affatto generico, rientrando le circostanze evidenziate dalla Corte nelle ipotesi previste dall'art. 133, comma 2, nn. 1 e 2 cod. pen.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibileil ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 giugno 2021 g Consigliere estensore Il Presidente iacomo Rocchi rico Giuse