Ordinanza — n. 29316/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Catanzaro confermava quella del tribunale di Cosenza di condanna di Giordano Daniel alla pena di mesi due di arresto per la contravvenzione di cui all'art. 75 d. Igs. 159 del 2011. Ricorre per cassazione il difensore di Daniel Giordano, deducendo violazione di legge. In un secondo motivo il ricorrente deduce analogo vizio con riferimento agli artt. 42 e 43 cod. pen. In un terzo motivo il ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29316/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANO DANIEL nato a COSENZA il 18/12/1990 avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Catanzaro confermava quella del tribunale di Cosenza di condanna di Giordano Daniel alla pena di mesi due di arresto per la contravvenzione di cui all'art. 75 d. Igs. 159 del 2011.
2. Ricorre per cassazione il difensore di Daniel Giordano, deducendo violazione di legge. In un secondo motivo il ricorrente deduce analogo vizio con riferimento agli artt. 42 e 43 cod. pen. In un terzo motivo il ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi manifestamente infondati. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la Corte territoriale ha preso in considerazione le deduzioni svolte nell'atto di appello, escludendo la possibilità di errore nell'orario obbligatorio di rientro nella propria abitazione e valutando anche le cause del ritardo nel rientro. Del tutto correttamente la Corte ha ritenuto che la contravvenzione contestata sia punibile anche a titolo di colpa e ha addebitato all'imputato la scelta di utilizzare un mezzo pubblico di trasporto che non dava garanzia di un rientro tempestivo. Il terzo motivo è manifestamente infondato: in conseguenza delle interruzioni intervenute, il termine massimo di prescrizione per le contravvenzione è di cinque anni e, quindi, scadeva successivamente alla pronuncia della sentenza di appello. L'inammissibilità dell'odierno ricorso impedisce di attribuire rilevanza al superamento di tale termine.M - Ct 63).
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Rocchi Enrico Giuseppe Sandrini n D E. P A T A IN Cr _E