Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29315/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for genericity and lack of specific grounds regarding trial motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29315/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Marullo and Proietto inadmissible due to their generic nature. The appellants criticized the lower court's reasoning without specifying which evidence was misinterpreted or detailing the exact flaws in the motivation. Consequently, the court ruled that vague complaints fail to meet the threshold for cassation review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals must be specific; generic denunciations of motivation errors or lack of motivation are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal lack of motivation cassation inadmissibility specific grounds procedural economy oggetto pericoloso porto abusivo di armi contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità )dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità )dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000
sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARULLO LUCA TOMMASO nato a CROTONE il 04/03/1980 PROIETTO SANDRO nato a CROTONE il 25/09/1979 avverso la sentenza del 08/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro confermava quella del Tribunale di Crotone di condanna di Marullo Luca Tommaso alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 516 di multa e di Proietto Sandro alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 350 di multa per il delitto di concorso in ricettazione di alcuni oggetti e materiali di edilizia di provenienza furtiva e, il solo Marullo, per la contravvenzione di cui all'art. 4 legge 110 del 1975 per il porto fuori dalla propria abitazione di due coltelli.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Luca Tommaso Marullo, deducendo manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.

3. Ricorre per cassazione anche il difensore di Proietto Sandro, deducendo vizio della motivazione e mancata motivazione della condanna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili per genericità. A fronte di una motivazione ampia ed accurata, che teneva conto dei motivi di appello formulati dalle difese degli imputati, i ricorrenti si limitano, il primo, a denunciare un travisamento probatorio senza nemmeno specificare quale prova sarebbe stata travisata, e il secondo un vizio di motivazione anch'esso niente affatto specificato.

2. Alla declaratoria di inammissibilità )dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibilEí i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 giugno 2021 Il Consigliere estensore n DEPOS!TATA Il Presidente Giacomo Rocchi IN Ci- ELLERIA rico Giuseppe Sandrini 2