Ordinanza — n. 29314/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Salerno confermava quella del Tribunale di Salerno di condanna di Yihs Khalid alla pena di mesi uno di arresto ed euro 1.000 di ammenda per la contravvenzione di cui all'art. 4, comma 2, legge 110 del 1975, contestata per il porto fuori dalla propria abitazione di un coltello avente lunghezza complessiva di cm.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29314/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. La sussistenza dei presupposti concreti di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. costituisce una questione di merito che, in presenza di una adeguata motivazione della sentenza impugnata, non può essere ribaltata da questa Corte di legittimità. Nel caso di specie, la Corte territoriale, provvedendo sul motivo di appello, ha ritenuto che le caratteristiche del coltello - con lama richiudibile di cm. 7, appuntita e tagliente - determinasse, in ragione della potenzialità offensiva dell'oggetto, un pericolo in concreto della condotta criminosa che non poteva essere considerato di particolare tenuità.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YIHS KHALID nato il 08/11/1988 avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; •
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Salerno confermava quella del Tribunale di Salerno di condanna di Yihs Khalid alla pena di mesi uno di arresto ed euro 1.000 di ammenda per la contravvenzione di cui all'art. 4, comma 2, legge 110 del 1975, contestata per il porto fuori dalla propria abitazione di un coltello avente lunghezza complessiva di cm.
15. L'appello verteva sulla concedibilità della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen. e sulla misura della pena.
2. Ricorre per cassazione il difensore di Yihs Khalid, deducendo violazione dell'art. 131 bis cod. pen. e vizio di motivazione. Il ricorrente richiama una pronuncia di questa Corte che aveva annullato con rinvio la sentenza del Tribunale di Caltagirone che giudicava una condotta analoga a quella contestata al Yihs. La Corte di appello di Salerno aveva fondato il rigetto del motivo di appello sulle caratteristiche del coltello, ma si trattava di oggetto che ben poteva rientrare nell'ipotesi di cui all'art. 131 bis cod. pen., mentre poteva essere elemento distintivo la serialità, l'uso del coltello o la minaccia di usarlo e non il coltello in sé. Mancava del tutto un giudizio sulla personalità del ricorrente. Il ricorrente conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. La sussistenza dei presupposti concreti di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. costituisce una questione di merito che, in presenza di una adeguata motivazione della sentenza impugnata, non può essere ribaltata da questa Corte di legittimità. Nel caso di specie, la Corte territoriale, provvedendo sul motivo di appello, ha ritenuto che le caratteristiche del coltello - con lama richiudibile di cm. 7, appuntita e tagliente - determinasse, in ragione della potenzialità offensiva dell'oggetto, un pericolo in concreto della condotta criminosa che non poteva essere considerato di particolare tenuità.
La Corte, quindi, ha applicato il criterio di valutazione indicato dalla norma - le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo - con una valutazione del tutto logica. Le osservazioni del ricorrente si traducono in considerazioni in fatto, dirette a sollecitare una diversa valutazione di merito da parte di questa Corte: quando si sostiene che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, il coltello non rappresentava il caso più grave tra quelli contemplati dall'art. 4, comma 2 legge 110 del 1975 - senza, peraltro, tenere conto che non si trattava di fare una "graduatoria" tra gli oggetti atti ad offendere contemplati dalla norma incriminatrice, ma di verificare in concreto l'entità del pericolo - e quando si afferma che il giudice del merito avrebbe dovuto piuttosto valutare il fatto alla luce della serialità, dell'uso del coltello o della minaccia di usarlo da parte dell'imputato - ancora una volta senza temere conto che la condotta punita dalla norma incriminatrice è il mero porto di oggetto atti ad offendere senza giustificato motivo.
Si deve, infine, rimarcare che, nel processo che aveva dato luogo alla sentenza di questa Corte n. 35387 del 2019, evocata nel ricorso, i giudici di merito avevano ritenuto sussistente l'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 4, comma 3, seconda parte, legge 110 del 1975, esclusa, al contrario, nel caso in esame: si tratta, quindi, di due situazioni non equiparabili.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Rocchi Enrico Giuseppe Sandrini )