Ordinanza — n. 29313/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna confermava quella del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna di condanna di Bolelli Marco alla pena di anni due di reclusione ed euro 4.000 di multa per il delitto di illegale detenzione di una pistola Beretta cal. 9 e di detenzione di stupefacenti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29313/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOLELLI MARCO nato a BOLOGNA il 17/11/1974 avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna confermava quella del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna di condanna di Bolelli Marco alla pena di anni due di reclusione ed euro 4.000 di multa per il delitto di illegale detenzione di una pistola Beretta cal. 9 e di detenzione di stupefacenti.
2. Ricorre per cassazione il difensore di Marco Bolelli, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato mantenimento della pena nei minimi edittali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. La Corte territoriale ha valutato il terzo motivo di appello, concernente la misura della pena inflitta in primo grado, osservando che la pena base posta a base del calcolo era di poco superiore al minimo edittale ma che ciò era giustificato dai precedenti specifici per armi dell'imputato e dalle ottime condizioni di conservazione dell'arma: chiaro, quindi, il riferimento sia alla gravità oggettiva della condotta che alla personalità dell'imputato. Le censure del ricorrente sono del tutto generiche e in fatto.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Ftocchi Enrico Giuseppe Sandrini I N C A i 27