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Ordinanza — n. 29312/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible; execution of suspended sentence extinguishes from revocation decision date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29312/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the statute of limitations for a suspended sentence begins upon the final revocation decision, not the original conviction's irrevocability. The defense argued the limitation should start from the conviction date because the suspension was legally impossible, but the court found this argument lacking in autonomy and contrary to established case law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 168, comma 3 cod. pen.; Art. 172, comma 4 cod. pen.: The statute of limitations for a suspended sentence commences from the date the decision to revoke the benefit becomes definitive, not from the date of the original conviction's irrevocability.

Parole chiave

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suspended sentence revocation statute of limitations start date execution of penalty inadmissible cassation appeal conditional suspension benefits revoca della sospensione condizionale perenzione dell'esecuzione della decisione esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 172, comma 4 cod. pen.
Ai sensi dell'art. 172, comma 4 cod. pen., se l'esecuzione della pena è subordinata al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per l'estinzione della pena decorre dal verificarsi della condizione.
Art. 168, comma 3 cod. pen.
Art. 164, comma 4 cod. pen.
128 del 2001, non permette al giudice dell'esecuzione di revocare in ogni caso la sospensione condizionale della pena erroneamente concessa dal giudice dell'esecúzione, ma solo di farlo se il beneficio è stato concesso "in violazione dell'art. 164, comma 4, in presenza di cause ostative".
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
Corte Cost. 95/76
Corte Cost. n. 186 del 2000
sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
art. 172, comma 4 cod. pen
Ai sensi dell'art. 172, comma 4 cod. pen., se l'esecuzione della pena è subordinata al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per l'estinzione della pena decorre dal verificarsi della condizione.
art 168, comma 3 cod. pen
in effetti, l'art 168, comma 3 cod. pen., introdotto dalla legge n.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 2 del 30/10/2014 Cc.
Sez. 1, Sentenza n. 11156 del 02/12/2015 Cc.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIRILLO' LEO nato a CISTERNA DI LATINA il 01/01/1961 avverso l'ordinanza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva parzialmente l'incidente di esecuzione con cui la difesa di Tirillò Leo aveva eccepito l'estinzione di alcune pene comprese in un provvedimento di cumulo emesso nei suoi confronti dal Procuratore Generale, rigettandolo con riferimento alla pena inflitta con la sentenza della Corte di appello di Roma del 18/10/2001, per la quale il termine di estinzione per decorso del tempo decorreva dal 19/12/2012, data di irrevocabilità della diversa sentenza di condanna che imponeva la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Leo Tirillò, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Ai sensi dell'art. 172, comma 4 cod. pen., se l'esecuzione della pena è subordinata al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per l'estinzione della pena decorre dal verificarsi della condizione. Nel caso in esame, infatti, il beneficio della sospensione condizionale della pena non avrebbe potuto essere concessa' e, quindi, alla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, decorreva il termine per l'estinzione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi manifestamente infondati. La Corte di appello di Roma ha applicato l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte - sebbene riferita alla revoca dell'indulto - in base alla quale nel caso in cui l'esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell'indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data d'irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio (Sez. U, Sentenza n. 2 del 30/10/2014 Cc. (dep. 02/01/2015) Rv. 261399 - 01). Con riferimento alla fattispecie in esame, questa Corte ha successivamente affermato che il termine di decorrenza della prescrizione della pena, per sopravvenuta eseguibilità in ragione del verificarsi delle condizioni per la revoca del beneficio della sospensione condizionale, ha inizio nel momento in cui diviene definitiva la decisione di accertamento della causa della revoca e non in quello in cui sia adottato dal giudice dell'esecuzione il provvedimento di revoca (Sez. 1, Sentenza n. 11156 del 02/12/2015 Cc. (dep. 16/03/2016) Rv. 266343 - 01).Il ricorrente sostiene, tuttavia, che il termine decorrerebbe dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna condizionalmente sospesa in quanto la sospensione della pena non avrebbe potuto essere concessa e, quindi, doveva essere revocata.

La deduzione, in primo luogo, è del tutto priva di autosufficienza: in effetti, il fatto che, in precedenza, fosse divenuta irrevocabile una sentenza di condanna non condizionalmente sospesa, non costituiva, di per sé, una preclusione assoluta alla concessione del beneficio, in ragione del dettato della Corte Costituzionale (Corte Cost. 95/76). Soprattutto, se il giudice della cognizione aveva erroneamente concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena all'imputato, pur in assenza dei presupposti, la decisione non poteva essere revocata da quello dell'esecuzione (salvo che, appunto, fosse divenuta irrevocabile una nuova sentenza di condanna ri • rOvitrotà, che comportava la revoca ai sensi dell'art. 168p-A. pen.). in effetti, l'art 168, comma 3 cod. pen., introdotto dalla legge n. 128 del 2001, non permette al giudice dell'esecuzione di revocare in ogni caso la sospensione condizionale della pena erroneamente concessa dal giudice dell'esecúzione, ma solo di farlo se il beneficio è stato concesso "in violazione dell'art. 164, comma 4, in presenza di cause ostative".

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente / Giacomo Rocchi Enrico Giuse pe Sandrini