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Ordinanza — n. 29311/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29311/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29311/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta da Senatore Vincenzo di riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con tre diverse sentenze di condanna. Ricorre per cassazione il difensore di Vincenzo Senatore, deducendo violazione degli artt. 81 e 629 cod. pen. e vizio di motivazione. La Corte territoriale aveva travisato la richiesta avanzata con la quale si chiedeva che il reato di tentata estorsione giudicato con la sentenza del 4/4/2018 fosse ritenuto parte del medesimo disegno criminoso concernente altri reati estorsivi, tutti commessi con analogie di condotte e in un breve arco temporale.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29311/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'ordinanza osserva, infatti, che, dalla lettura della sentenza, il fatto risulta frutto di un'iniziativa estemporanea ed episodica di Senatore che si era intromesso in un rapporto di credito - debito tra due soggetti per costringere il debitore ad onorare i suoi impegni verso il creditore. Di conseguenza, tale analisi comportava il rigetto dell'istanza in toto, avendo la Corte ritenuto quella condotta isolata e per niente collegata alle estorsioni commesse nell'ambito dell'attività delle due associazioni di stampo mafioso, non a caso ritenute aggravate ai sensi dell'art. 7 legge 203 del 1991.

Parole chiave

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tentata estorsione recidiva nell'infrazione sospensione di pena sanzioni penali criminalità persistente altri reati

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SENATORE VINCENZO nato a ROCCAPIEMONTE il 23/12/1956 avverso l'ordinanza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta da Senatore Vincenzo di riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con tre diverse sentenze di condanna.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Vincenzo Senatore, deducendo violazione degli artt. 81 e 629 cod. pen. e vizio di motivazione. La Corte territoriale aveva travisato la richiesta avanzata con la quale si chiedeva che il reato di tentata estorsione giudicato con la sentenza del 4/4/2018 fosse ritenuto parte del medesimo disegno criminoso concernente altri reati estorsivi, tutti commessi con analogie di condotte e in un breve arco temporale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto generico. Il ricorrente denuncia il travisamento della domanda da parte della Corte territoriale, che avrebbe erroneamente ritenuto che il ricorrente chiedesse il riconoscimento della continuazione tra i due reati associativi, già esclusa in sede di cognizione, ma non affronta il nucleo della motivazione con la quale la Corte giustifica il rigetto della istanza anche con riferimento ai delitti di tentata estorsione e di lesione personale giudicati con la sentenza della Corte d'appello di Salerno del 4/4/2018 (n. 2).

L'ordinanza osserva, infatti, che, dalla lettura della sentenza, il fatto risulta frutto di un'iniziativa estemporanea ed episodica di Senatore che si era intromesso in un rapporto di credito - debito tra due soggetti per costringere il debitore ad onorare i suoi impegni verso il creditore. Di conseguenza, tale analisi comportava il rigetto dell'istanza in toto, avendo la Corte ritenuto quella condotta isolata e per niente collegata alle estorsioni commesse nell'ambito dell'attività delle due associazioni di stampo mafioso, non a caso ritenute aggravate ai sensi dell'art. 7 legge 203 del 1991.

Il ricorrente evidenzia alcuni elementi - ben conosciuti dalla Corte territoriale - che avrebbero dovuto indurla ad accogliere l'istanza: la medesima natura dei reati, il breve lasso temporale della loro consumazione. Tuttavia, questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere; cosicché l'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quelle; cronologicamente anteriori.

Anche recentemente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017 - dep. 08/06/2017, Gargiulo, Rv. 270074).. Ma, appunto, la Corte territoriale ha ritenuto quell'estorsione frutto di una determinazione estemporanea sulla base di argomenti per niente smentiti dal ricorso.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 giugno 2021 Il Consigliere estensore nDEP0 Giacomo Rocchi IN Cf• ?TA TA Il Presidente _