Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29310/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29310/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29310/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova confermava quella del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Imperia di condanna di Ventre Davide alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 3.000 di multa con riferimento ai delitti di ricettazione, detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola di provenienza illecita nonché minaccia e lesioni aggravate.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29310/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

Parole chiave

Generato dall'IA
sanzione penale reati violenti recidiva nell'infrazione attenuazione della pena precedenti penali gravi pentito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTRE DAVIDE nato a GENOVA il 05/08/1974 avverso la sentenza del 07/07/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; /

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova confermava quella del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Imperia di condanna di Ventre Davide alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 3.000 di multa con riferimento ai delitti di ricettazione, detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola di provenienza illecita nonché minaccia e lesioni aggravate.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Ventre Davide, deducendo vizio della motivazione con riferimenti alla mancata concessione delle attenuanti generiche in forma prevalente rispetto alle aggravanti contestate. In un secondo motivo il ricorrente deduce analogo vizio con riferimento alla determinazione della pena base superiore al minimo edittale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto generico e, comunque, manifestamente infondato. Su entrambe le questioni oggetto dei motivi di ricorso la motivazione della sentenza è esistente e del tutto logica, sottolineando la inusuale pericolosità della condotta, il rilevante allarme sociale provocato (esplosione di colpi di arma da fuoco in pieno giorno in luogo pubblico), i gravi precedenti penali riportati dall'imputato e la circostanza che egli portava con sé una pistola 9:221"51 Mt~e"tt:51' `3119.1"1"Z,T0-, Le considerazioni del ricorrente sono generiche e non intaccano la solidità della motivazione.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Rocchi Enrico Giuseppe Sandrini tieyvt, • D E