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Ordinanza — n. 29309/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29309/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29309/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Genova confermava quella del Tribunale di La Spezia di condanna di Raduan qouad alla pena di mesi otto di reclusione, con la riduzione del rito abbreviato, per il delitto di cui all'art. 13, comma 13 d. Igs. 286 del 1998.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29309/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

Parole chiave

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allontanamento restrizione di libertà revoca del permesso di dimora ripetute violazioni del diritto degli stranieri proroga della carcerazione espulsione immigrazione clandestina

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADUAN MOUAD nato il 01/01/1986 avverso la sentenza del 06/07/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Genova confermava quella del Tribunale di La Spezia di condanna di Raduan qouad alla pena di mesi otto di reclusione, con la riduzione del rito abbreviato, per il delitto di cui all'art. 13, comma 13 d. Igs. 286 del 1998.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Raduan Mouad, deducendo violazione di legge con riferimento al diniego delle attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Il ricorrente denuncia una violazione di legge palesemente insussistente, atteso che la concessione delle attenuanti generiche non era dovuta dalla Corte territoriale; la motivazione sul punto, comunque, è assolutamente adeguata e avverso la stessa il ricorrente si limita a considerazioni in fatto.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Rocchi Ei R :rico Giuseppe Sandrini ,DE IN CAN o E t- POSITATA 27