Ordinanza — n. 29308/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Catania confermava quella del Tribunale di Catania di condanna di Spampinato Vittorio alla pena di mesi sei di reclusione per il delitto di cui all'art. 75 d. Igs. 159 del 2011. Ricorre per cassazione il difensore di Spampinato Vittorio, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29308/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPAMPINATO VITTORIO nato a CATANIA il 29/10/1976 avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Catania confermava quella del Tribunale di Catania di condanna di Spampinato Vittorio alla pena di mesi sei di reclusione per il delitto di cui all'art. 75 d. Igs. 159 del 2011.
2. Ricorre per cassazione il difensore di Spampinato Vittorio, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. Come si evince dalla motivazione della sentenza di primo grado, il Giudice aveva ritenuto non credibile la giustificazione addotta dall'imputato della mancata presentazione come effetto del fatto che egli non si era svegliato: giustificazione esposta tardivamente, solo all'udienza preliminare. Trattandosi di "doppia conforme" sentenza di condanna, le motivazioni delle due sentenze di condanna si integrano, cosicché il giudizio di non credibilità della giustificazione deve ritenersi confermato dalla Corte di appello. Il ricorso per cassazione, pertanto, non è specifico perché non affronta il tema della tardività della deduzione del motivo della mancata presentazione.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 giugno 2021 I Consigliere estensore Il Presidente iacomo Rocchi i\ricioiGiuseppe Sandrini )DEPOSf :n C,Q„ 1 IN CANCELLERIA 2 2