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Ordinanza — n. 29307/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29307/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29307/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze confermava quella del Tribunale di Arezzo di condanna di Amato Raffaele alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.000 di ammenda per la contravvenzione di cui all'art. 4 legge 110 del 1975. L'appello aveva ad oggetto esclusivamente l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29307/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione il difensore di Raffaele Amato, deducendo violazione dell'art. 131 bis cod. pen. e vizio di motivazione.

Parole chiave

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risarcimento per atto illecito altri reati pena accessoria oggetto pericoloso delitto preterintenzionale reati contro il patrimonio

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
L'appello aveva ad oggetto esclusivamente l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO RAFFAELE nato a NAPOLI il 29/09/1991 avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; •

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze confermava quella del Tribunale di Arezzo di condanna di Amato Raffaele alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.000 di ammenda per la contravvenzione di cui all'art. 4 legge 110 del 1975. L'appello aveva ad oggetto esclusivamente l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Raffaele Amato, deducendo violazione dell'art. 131 bis cod. pen. e vizio di motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su considerazioni in fatto e, comunque, manifestamente infondate. La sentenza impugnata contiene adeguata e congrua motivazione sulla pericolosità notevole del porto del tirapugni, correlata allo stato di ebbrezza e ad un precedente litigio e, quindi, sulla circostanza che l'offesa non poteva considerarsi di particolare tenuità. D'altro canto, il mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 4, comma 3 legge 110 del 1975 preclude l'applicazione della causa di non punibilità (Sez. 1 - , Sentenza n. 13630 del 12/02/2019 Ud. (dep. 28/03/2019) Rv. 275242 - 0).

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Rocchi iD P IN c; A-111-4 Giuseppe S,2231rini ELLERIA Dr.") i 27 2