Italian court dismisses appeal as defense waived rights by agreeing to sentencing terms.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defendant personally agreed to the sentencing terms under a settlement procedure. Although the defense argued the reduced sentence was disproportionate, they had previously waived all grounds for challenge. Consequently, the court ruled that the defense lacked standing to contest the penalty they voluntarily accepted.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599 bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: When an accused personally agrees to a sentencing settlement, they lose the right to later challenge the penalty measure, and the appeal is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALO FORTUNATO nato a MESAGNE il 21/02/1970 avverso la sentenza del 10/02/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di LECCEfato avviso alle parti; 2 udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di assise di appello di Lecce, in forza di concordato in appello ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brindisi appellata da Calò Fortunato, ritenute le circostanze attenuanti generiche e quella della provocazione prevalenti sull'aggravante della premeditazione, riduceva la pena ad anni dodici di reclusione. Calò Fortunato è imputato per il delitto di omicidio aggravato dalla premeditazione nonché del porto in luogo pubblico di una pistola semiautomatica legittimamente detenuta.
2. Ricorrono per cassazione i difensori di Calò Fortunato, deducendo mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Nonostante la rideterminazione della pena, la stessa appariva sproporzionata. Il Giudice aveva abdicato al corretto esercizio del proprio potere discrezionale nella dosimetria della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto la pena inflitta dalla Corte territoriale è stata determinata sull'accordo delle parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.; l'imputato ha personalmente dichiarato di aderire all'accordo. La difesa dell'imputato, che aveva rinunciato a tutti i motivi di impugnazione, non è quindi legittimata a censurare la misura della pena dalla stessa chiesta ed ottenuta.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Rocchi Enrico Giuseppe Sa