Ordinanza — n. 29305/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso è inammissibile in quanto contenente considerazioni in fatto. A ben vedere, il ricorrente pretende di trarre l'erroneità del provvedimento impugnato da un fatto successivo alla sua emissione, vale a dire l'arresto del condannato in conseguenza del rigetto delle domande di misure alternative; nulla osserva, invece, sul contenuto delle informazioni delle Forze dell'Ordine e sull'impossibilità di notifica del decreto di fissazione dell'udienza al domicilio eletto. Il Tribunale di Sorveglianza ha dovuto prendere atto che, in conseguenza dell'irreperibilità del condannato, in nessun modo era possibile giungere ad una decisione fondata su un esame concreto della sua persona e della sua situazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29305/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione il difensore di Hajji Mohamed, deducendo manifesta illogicità della motivazione e violazione dell'art. 47 ord. pen. Il condannato non era affatto irreperibile, come dimostrava la circostanza che, all'esito dell'ordinanza impugnata lo stesso era stato arrestato nel domicilio dallo stesso eletto.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HA3JI MOHAMED nato il 03/01/1992 avverso l'ordinanza del 01/12/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
RITENUTO IN FATTO
• 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Brescia rigettava le istanze di misura alternativa alla detenzione avanzate da Hajji Mohamed, dando atto che il condannato non era reperibile.
2. Ricorre per cassazione il difensore di Hajji Mohamed, deducendo manifesta illogicità della motivazione e violazione dell'art. 47 ord. pen. Il condannato non era affatto irreperibile, come dimostrava la circostanza che, all'esito dell'ordinanza impugnata lo stesso era stato arrestato nel domicilio dallo stesso eletto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto contenente considerazioni in fatto. A ben vedere, il ricorrente pretende di trarre l'erroneità del provvedimento impugnato da un fatto successivo alla sua emissione, vale a dire l'arresto del condannato in conseguenza del rigetto delle domande di misure alternative; nulla osserva, invece, sul contenuto delle informazioni delle Forze dell'Ordine e sull'impossibilità di notifica del decreto di fissazione dell'udienza al domicilio eletto. Il Tribunale di Sorveglianza ha dovuto prendere atto che, in conseguenza dell'irreperibilità del condannato, in nessun modo era possibile giungere ad una decisione fondata su un esame concreto della sua persona e della sua situazione.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del dispbsto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente DEPog!T o .,,. Giacomo Rocchi " "t, EAti o Giuseppe Sandrini