Ordinanza — n. 29302/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Venezia, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta da Meneghello Denis di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di due diverse sentenze di condanna. Ricorre per cassazione il difensore di Meneghello Denis, deducendo violazione di legge penale nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29302/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 500 (cinquecento) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENEGHELLO DENIS nato a PADOVA il 02/11/1973 avverso l'ordinanza del 31/01/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Venezia, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta da Meneghello Denis di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di due diverse sentenze di condanna.
2. Ricorre per cassazione il difensore di Meneghello Denis, deducendo violazione di legge penale nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
3. Con atto ritualmente depositato, il difensore e procuratore speciale di Denis Meneghello ha dichiarato di rinunciare al ricorso:
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in conseguenza della rinuncia, ritualmente e tempestivamente depositata.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 500 (cinquecento) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 500 alla Cassa delle Ammende. Così-deciso il 3 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente ,:acomo Rocchi Enrico Giuseppe Sandrini