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Ordinanza — n. 29301/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29301/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29301/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro dichiarava inammissibile l'istanza presentata da Soriano Leone di restituzione di un immobile non precisato ad uso abitativo familiare. Ricorre per cassazione Soriano Leone con atto dallo stesso sottoscritto.

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29301/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile in quanto presentato personalmente dall'interessato e non, come prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 613 cod. proc. pen., da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di Cassazione.

Parole chiave

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attribuzione dell'abitazione familiare destinazione ad uso abitativo restituzione di fondo dimora abituale ubicazione dell'immobile immobile occupato

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile in quanto presentato personalmente dall'interessato e non, come prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 613 cod. proc. pen., da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di Cassazione.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORIANO LEONE nato a VIBO VALENTIA il 21/11/1966 avverso l'ordinanza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZARO Elàto avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro dichiarava inammissibile l'istanza presentata da Soriano Leone di restituzione di un immobile non precisato ad uso abitativo familiare.

2. Ricorre per cassazione Soriano Leone con atto dallo stesso sottoscritto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto presentato personalmente dall'interessato e non, come prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 613 cod. proc. pen., da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di Cassazione.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Rocchi Enrico Giuseppe Sandrini DEP IN CAN -FUERIA OSITATA i