Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for procedural violations and immigration law issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling it manifestly unfounded due to the lower court's proper handling of evidence. The defendant argued for a renewed trial regarding procedural errors and challenged the conviction under immigration statutes, but the court found no new evaluation of evidence occurred. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 603, comma 3-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the lower court's decision does not manifestly violate the law, as the court correctly evaluated spontaneous declarations without requiring a new evidentiary phase.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MHIRTHI MOHAMED TALEL nato il 27/02/1992 avverso la sentenza del 17/07/2020 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Trento, in riforma di quella del Tribunale di Trento che aveva assolto MhirtWohamed Talel dal delitto di cui all'art. 13, comma 13 d. Igs. 286 del 1998, dichiarava l'imputato colpevole del reato ascritto e lo condannava alla pena di anni uno mesi uno e giorni dieci di reclusione.
2. Ricorre per cassazione il difensore di Meherti Mohammed, deducendo violazione di legge penale e processuale per la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 47 cod. pen. e alla normativa del T.U. imm.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. La sentenza fornisce ampia motivazione sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3 bis cod. proc. pen.: in effetti, nel caso di specie, non si era di fronte ad una diversa valutazione della prova dichiarativa, ma alla mancata valutazione da parte del giudice di primo grado delle spontanee dichiarazioni rese dall'imputato il 5/6/2018 che, invece, la Corte territoriale ha ritenuto utilizzabili (decisione non oggetto di censura da parte del ricorrente). Il secondo motivo di ricorso ignora del tutto il contenuto delle predette spontanee dichiarazioni, nelle quali l'imputato spiegava di avere compreso di non poter rientrare in Italia nonostante il matrimonio contratto in Tunisia e di avere deciso di rientrare clandestinamente con l'aiuto di uno scafista.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Rocchi Enrico Giuseppe Sandrini )DEPOS5TATA IN CA N C. E L R LA i 27. .