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Ordinanza — n. 29299/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29299/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29299/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta dichiarava inammissibile l'istanza di concessione di misure alternative alla detenzione avanzata da Nisselino Crocifisso Roberto. Ricorre per cassazione Nisselino Crocifisso Roberto con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 123 cod. proc. pen, art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29299/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione Nisselino Crocifisso Roberto con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen.

Parole chiave

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misure sostitutive della carcerazione adeguamento della pena assistenza riabilitativa abbandono del procedimento penale legittimità della carcerazione preventiva semiprigionia

Disposizioni normative citate

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art. 123 cod. proc. pen
Ricorre per cassazione Nisselino Crocifisso Roberto con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen.
art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'interessato e non, come prescrive a pena di inammissibilità l'art. 613 cod. proc. pen., da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di Cassazione.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NISSELINO CROCIFISSO ROBERTO nato a GELA il 08/09/1971 avverso l'ordinanza del 08/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAéto avviso alle parg udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta dichiarava inammissibile l'istanza di concessione di misure alternative alla detenzione avanzata da Nisselino Crocifisso Roberto.

2. Ricorre per cassazione Nisselino Crocifisso Roberto con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'interessato e non, come prescrive a pena di inammissibilità l'art. 613 cod. proc. pen., da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di Cassazione.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Rocchi Enrico Giuseppe Sandrini • DEP05:";ITATA IN CANCELLERIA i 27. L 2021