Criminal appeal dismissed as inadmissible for being generic and manifestly unfounded regarding continued offense recognition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because it was generic and manifestly unfounded. The appellant argued against the lower court's rejection of a continued offense claim, but failed to provide new evidence beyond what the trial court had already considered. The Court ruled that the appeal lacked specific arguments and did not meet the threshold for admissibility under criminal procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 81 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it is generic and manifestly unfounded, requiring specific arguments and new evidence to challenge the recognition of a continued offense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANTINO VINCENZO nato a CERIGNOLA il 15/06/1972 avverso l'ordinanza del 30/12/2020 del GIP TRIBUNALE di VASTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
RITENUTO IN FATTO
Cíit 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, ilrtlibunale di Vasto, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di riconoscimento della continuazione avanzata da Costantino Vincenzo con riferimento ai reati menzionati nel certificato del casellario giudiziale o, in subordine tra alcuni specificamente indicati.
2. Ricorre per cassazione il difensore di Costantino Vincenzo, deducendo manifesta illogicità della motivazione e violazione dell'art. 81 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto generico e, comunque, manifestamente infondato. Questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere; cosicché l'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quellq cronologicamente anteriori.
Anche recentemente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.
U, n. 28659 del 18/05/2017 - dep. 08/06/2017, Gargiulo, Rv. 270074). L'ordinanza impugnata dà conto come il legame non possa ravvisarsi anche con riferimento ai reati oggetto della richiesta in via subordinata, sottolineando che, al di là della mera vicinanza temporale tra gli stessit non si rinvengono elementi ulteriori dimostrativi della sussistenza di un medesimo disegno criminoso. è Il ricorrente si limita a sottolineare nuovamente i dati oggettivi che il Tribunale ha già preso in considerazione, senza dimostrare affatto altri elementi tralasciati dimostrativi del vincolo della continuazione tra i reati.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Rocchi Enrico Giuseppe Sandrini Db,.s DEP