Cassation appeal dismissed as inadmissible due to agreed penalty and lack of accessory penalties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giovanni Chifari's appeal inadmissible because the defendant and the Prosecutor General had agreed to the main penalties under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The defense argued for a review of accessory penalties, but the court noted that no such penalties were applied since the case was settled by agreement. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle Ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599 bis cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen. — When the main penalty is agreed upon by the defendant and the Prosecutor General under Art. 599-bis, the absence of accessory penalties does not render the agreement invalid, and appeals challenging such omissions are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIFARI GIOVANNI nato a PALERMO il 03/07/1991 avverso la sentenza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMO(dato avviso alle parti; -- udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, in accoglimento del concordato intervenuto tra le parti, in parziale riforma di quella del G.U.P. del Tribunale di Palermo di condanna di Chifari Giovanni, riduceva la pena nei confronti dell'imputato ad anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 4.600 di multa.
2. Ricorre per cassazione il difensore di Chifari Giovanni, deducendo mancanza di motivazione in relazione alle pene accessorie irrogate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto la pena della multa - unitamente a quella detentiva - è stata concordata dall'imputato e dal Procuratore Generale ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. mentre nessuna pena accessoria è stata applicata.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in .favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 giugno 2021 i 0 I Consigliere estensore Il Presidente iacomo Rocchi Enrico Giuseppe Sandrini D 9") -3 IN EPOSITATA t CA 'ELLERIA 27 G2