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Ordinanza — n. 29296/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29296/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29296/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Milano confermava quella emessa dal Tribunale di Milano nei confronti di El AttaouLEI Hassan di condanna per il delitto di cui all'art. 5, comma 8 bis d. Igs. 286 del 1998. L'atto di appello era limitato alla richiesta di concessione dei doppi benefici di legge.

Regesto Legislator

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art. 175 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29296/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Il primo motivo di ricorso è volto a dimostrare che, nonostante la consumazione di reati depenalizzati e di un delitto, il beneficio della sospensione condizionale della pena non era precluso: ma il ricorrente non tiene conto che la Corte territoriale non ha affatto ritenuto non concedibile nemmeno in astratto il beneficio, ma ha espresso un giudizio di merito - quello prognostico richiesto dall'art. 164, comma 1, cod. pen. - valutando l'impossibilità di presumere che il colpevole si asterrà in futuro dalla commissione di altri reati.

Parole chiave

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soggiorno illegale revoca del permesso di dimora tolleranza del soggiorno domanda d'asilo di cittadino etiope allontanamento malgrado rischio di persecuzione sospensione dell'ordine espulsione

Disposizioni normative citate

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art. 175 cod. pen
Quanto al beneficio della non menzione, il tenore dell'art. 175 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL ATTAOUI EL HASSAN nato a BENI OUKIL( MAROCCO) il 01/01/1961 avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Milano confermava quella emessa dal Tribunale di Milano nei confronti di El AttaouLEI Hassan di condanna per il delitto di cui all'art. 5, comma 8 bis d. Igs. 286 del 1998. L'atto di appello era limitato alla richiesta di concessione dei doppi benefici di legge.

2. Ricorre per cassazione il difensore di El Attaoui El Hassan, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e, in un secondo motivo, per la mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Il primo motivo di ricorso è volto a dimostrare che, nonostante la consumazione di reati depenalizzati e di un delitto, il beneficio della sospensione condizionale della pena non era precluso: ma il ricorrente non tiene conto che la Corte territoriale non ha affatto ritenuto non concedibile nemmeno in astratto il beneficio, ma ha espresso un giudizio di merito - quello prognostico richiesto dall'art. 164, comma 1, cod. pen. - valutando l'impossibilità di presumere che il colpevole si asterrà in futuro dalla commissione di altri reati.

Per tale giudizio prognostico, è del tutto logico valutare anche l'incidenza di reati depenalizzati, insieme ad altri fattori puntualmente menzionati. Quanto al beneficio della non menzione, il tenore dell'art. 175 cod. pen. dimostra che il beneficio non poteva (Enti:0=mb essere concesso, atteso che quella irrogata dalla Corte d'appello non era la "prima" condanna y t s5V1%.41C, t' t ercoyftsyz Ahvt si.coofrohy,), ',5n0--cv,z, Vtina M ok)n/.7 trcvir. pktib 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Rocchi A Enrito Giuseppe Sandrini 'DEPOSITATA IN CANCELLERIA i