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Ordinanza — n. 29295/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29295/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29295/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava l'istanza di concessione della detenzione domiciliare avanzata da Venosa Umberto, condannato alla pena di anni sedici di reclusione con fine pena fissata al 2030. Trattasi di collaboratore di giustizia per il quale il Tribunale non ravvisava il ravvedimento richiesto dall'art. 16 nonies per l'accesso alla misura alternativa.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29295/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

Parole chiave

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detenuto carcerazione preventiva eccessiva riduzione della pena semiprigionia assistenza riabilitativa esenzione dalla pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENOSA UMBERTO nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 14/05/1951 avverso l'ordinanza del 03/12/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava l'istanza di concessione della detenzione domiciliare avanzata da Venosa Umberto, condannato alla pena di anni sedici di reclusione con fine pena fissata al 2030. Trattasi di collaboratore di giustizia per il quale il Tribunale non ravvisava il ravvedimento richiesto dall'art. 16 nonies per l'accesso alla misura alternativa.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Venosa Umberto, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto integrante argomentazioni in fatto, mentre la violazione di legge denunciata è palesemente insussistente. L'art. 16 nonies decreto-legge 8 del 1991 richiede il ravvedimento per permettere la concessione delle misure alternative nel caso in esame e il Tribunale di Sorveglianza, con argomentazione analitica e approfondita, ha ritenuto che tale ravvedimento non emerga dalla persona del Venosa, sottolineando correttamente che la collaborazione prestata non è, di per sé, prova dell'intervenuto ravvedimento. Il ricorrente non fa che sollecitare questa Corte a sovrapporre la propria valutazione di merito a quella del Tribunale, giungendo a sostenere la necessità di una diversa interpretazione della relazione di sintesi redatta nei confronti di Venosa: si tratta di argomentazioni che non possono avere ingresso in questa sede.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Rocchi DEP° SITATA nrico Giuseppe Sandrini I