Ordinanza — n. 29294/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari confermava quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari che aveva condannato Labellarte Anna Lisa alla pena di mesi otto di reclusione, con la riduzione per il rito abbreviato, in relazione al delitto di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. 159 del 2011.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29294/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LABELLARTE ANNA LISA nato a BARI il 05/07/1984 avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari confermava quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari che aveva condannato Labellarte Anna Lisa alla pena di mesi otto di reclusione, con la riduzione per il rito abbreviato, in relazione al delitto di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. 159 del 2011.
2. Ricorre per cassazione il difensore di Labellarte Anna Lisa deducendo violazione di legge in relazione all'omessa concessione delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. La motivazione della sentenza impugnata confermativa del diniego delle attenuanti generiche pronunciatérdal giudice di primo grado è esistente e logica e non integra la violazione di legge denunciata. D'altro canto, il motivo di ricorso è del tutto generico, atteso che non indica elementi tralasciati dalla Corte territoriale che avrebbero dovuto indurre il giudice ad applicare le attenuanti generiche.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Rocchi Enrico Giuseppe Sandrini 'D 1 EPOSITA CAP. CELLERIA i 2 7 (1 202