Ordinanza — n. 29293/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Venezia, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di riconoscimento della continuazione avanzata da Mercuri Domenico con riferimento ai reati oggetto di tre sentenze di condanna. Ricorre per cassazione il difensore di Mercuri Domenico, deducendo violazione della legge penale e vizio di motivazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29293/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERCURI DOMENICO nato a MELICUCCO il 27/01/1959 avverso l'ordinanza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Venezia, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di riconoscimento della continuazione avanzata da Mercuri Domenico con riferimento ai reati oggetto di tre sentenze di condanna.
2. Ricorre per cassazione il difensore di Mercuri Domenico, deducendo violazione della legge penale e vizio di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su argomentazioni in fatto e su motivi manifestamente infondati. • Questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che •l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere; cosicché l'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quelló cronologicamente anteriori.
Anche recentemente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.
U, n. 28659 del 18/05/2017 - dep. 08/06/2017, Gargiulo, Rv. 270074). La Corte di appello di Venezia, dopo avere attentamente analizzato il contenuto dei reati giudicati con le tre sentenze emesse nei confronti di Mercuri, ha motivatamente escluso la continuazione tra i reati, dimostrando che gli stessi non erano affatto frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo, benché avessero ad oggetto lo stesso tipo di macchinari rubati. Il ricorrente contrappone a questa motivazione osservazioni in fatto, tentando di convincere questa Corte che, invece, tutti i reati erano stati oggetto di un'unica programmazione: appunto, la sollecitazione di una valutazione di merito, che non spetta alla Corte di legittimità, mentre la motivazione dell'ordinanza impugnata non risulta affatto illogica né, tanto meno, in violazione di legge. eisdla Si deve aggiungere che - diversamente da quanto sostenuto nel ricorso l'ordinanza analizza anche le domande di riconoscimento della continuazione parziale, motivatamente rigettandole.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Rocchi Enrico Giuseppe Sandrini