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Ordinanza — n. 29292/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to address substantive discretion and lack of cooperation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29292/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense failed to critically engage with the lower court's reasoning regarding the lack of cooperation. The defendant, residing in Germany, had not collaborated with the necessary EUPE investigation required for alternative measures. The court ruled that alternative measures require a discretionary, informed evaluation rather than automatic application, which was impossible without the defendant's cooperation.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 47 ord. pen.: The Court of Cassation holds that a cassation appeal is inadmissible if it merely denounces a legal violation without critically addressing the substantive reasoning of the lower court, particularly when the decision rests on the lack of cooperation preventing necessary investigative steps.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility alternative measures discretion lack of cooperation EUPE investigation requirements procedural vices of appeal indagine internazionale per truffa recidiva nell'infrazione allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
Art. 47 ord. pen.
In un secondo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione dell'art. 47 ord. pen.
D. Igs. n. 38 del 2016
sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000
sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000
sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MATTEO VINCENZO nato a NAPOLI il 23/04/1979 avverso l'ordinanza del 10/09/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze rigettava le richieste 'di misure alternative avanzate da Di Matteo Vincenzo, condannato per tentata truffa. Il condannato vive in Germania e non ha un domicilio in Italia.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Di Matteo Vincenzo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. In un secondo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione dell'art. 47 ord. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto i motivi esposti non pongono una critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e denunciano violazione di legge insussistenti. Il ricorrente omette di considerare il nucleo della decisione del Tribunale di Sorveglianza: l'impossibilità di decidere in ordine all'istanza di ammissione alla misura alternativa per mancanza di qualsiasi collaborazione da parte del condannato all'esecuzione dell'istruttoria necessaria e prevista per legge. Il Tribunale, infatti, non afferma un requisito formale per l'accoglimento della domanda - quello di presentarsi in udienza - ma la necessità sostanziale di instaurazione dei rapporti con l'UEPE al fine di giungere ad una valutazione concreta e non astratta.

Infatti, il secondo motivo di ricorso sembra sostenere che, pur in assenza della necessaria istruttoria, Di Matteo abbia il diritto di ottenere l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale, da svolgere in Germania: ma. - come correttamente osserva il Tribunale di Sorveglianza - per le misure alternative non esistono automatismi ex lege, le misure sono concedibili sulla base di una valutazione discrezionale (ed informata) del Tribunale di Sorveglianza che, nel caso di specie, è stata impedita dalla mancanza di collaborazione del condannato: questione che prescinde dalla possibilità di espiare la misura alternativa all'estero in attuazione dei principi affermati dal D.

Igs. n. 38 del 2016.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente f Giacomo Rocchi Enrico Giuseppe Sandrini ilhDEPOS/TATA IN CANCE