Ordinanza — n. 29291/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Come risulta dalla lettura degli atti, 'l'udienza dell'11/11/2020 era stata regolarmente celebrata alla presenza di un sostituto del difensore di fiducia ed era stata rinviata a quella del 9/12/2020 con ordinanza comunicata in udienza e notificata all'interessato detenuto che aveva rinunciato a comparire alla nuova udienza.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29291/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUQI ALTIN nato il 20/03/1980 avverso l'ordinanza del 04/01/2021 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
RITENUTO IN FATTO
I 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di riconoscimento della continuazione avanzata nell'interesse di Huqi Altin con riferimento ai reati giudicati con quattro sentenze di condanna.
2. Ricorre per cassazione il difensore di Huqi Altin, deducendo violazione di legge processuale. Benché l'udienza in camera di consiglio fosse stata fissata per 1'11/11/2020, in quella data non era stata celebrata imentre la decisione era stata adottata il 9/12/2020 senza che fosse dato alcun avviso del rinvio al condannato detenuto, con grave violazione del diritto di difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Come risulta dalla lettura degli atti, 'l'udienza dell'11/11/2020 era stata regolarmente celebrata alla presenza di un sostituto del difensore di fiducia ed era stata rinviata a quella del 9/12/2020 con ordinanza comunicata in udienza e notificata all'interessato detenuto che aveva rinunciato a comparire alla nuova udienza.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 giugno 2021 Il Consigliere esten ore iDEPOSIT.ATA Il Presidente IN lacomo Rocchi CA N 1.:2, E l. L'ERI nrico Giuseppe Sandrini 2 7 2021