Ordinanza — n. 29290/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Torino dichiarava inammissibile il reclamo proposto da De Stefano Giuseppe avverso il nAft, w.13 decreto con cui il Magistrato di Sorveglianza di Novara aveva ktrinUMG(fa sanzione disciplinare a lui irrogata. Il Tribunale di Sorveglianza disponeva trasmettersi gli atti a questa Corte, dovendo il reclamo essere qualificato come ricorso per cassazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29290/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. Correttamente il Tribunale di Sorveglianza ha qualificato come ricorso per cassazione il reclamo proposto dal detenuto nei confronti del decreto di inammissibilità pronunciato dal Magistrato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., trattandosi dell'unica impugnazione consentita. Così qualificato il reclamo, peraltro, lo stesso risulta presentato personalmente dall'interessato e non sottoscritto da difensore iscritto all'albo speciale della cassazione, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 613 cod. proc. pen.
Parole chiave
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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE STEFANO GIUSEPPE nato a REGGIO CALABRIA il 01/12/1969 avverso l'ordinanza del 23/09/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO(dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Torino dichiarava inammissibile il reclamo proposto da De Stefano Giuseppe avverso il nAft, w.13 decreto con cui il Magistrato di Sorveglianza di Novara aveva ktrinUMG(fa sanzione disciplinare a lui irrogata. Il Tribunale di Sorveglianza disponeva trasmettersi gli atti a questa Corte, dovendo il reclamo essere qualificato come ricorso per cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. Correttamente il Tribunale di Sorveglianza ha qualificato come ricorso per cassazione il reclamo proposto dal detenuto nei confronti del decreto di inammissibilità pronunciato dal Magistrato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., trattandosi dell'unica impugnazione consentita. Così qualificato il reclamo, peraltro, lo stesso risulta presentato personalmente dall'interessato e non sottoscritto da difensore iscritto all'albo speciale della cassazione, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 613 cod. proc. pen.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Qualificato il reclamo al Tribunale di Sorveglianza come ricorso per cassazione, lo dichiara inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Rocchi DEPOSITATA nrico Giuseppe Sandrini 34. i IN CF‘N