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Ordinanza — n. 29288/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29288/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29288/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro confermava quella del Tribunale di Catanzaro di condanna di Cantaffa Angelo alla pena di mesi due di arresto per la contravvenzione di cui all'art. 76 d. Igs. 159 del 2011. Ricorre per cassazione il difensore di Cantaffa Angelo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'appartenenza dell'imputato ad una delle categorie di cui all'art. 1 legge 1423 del 1956. La Corte di appello non aveva valutato se il giudizio di pericolosità avesse trovato riscontro in ulteriori circostanze di fatto.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29288/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 76 d. Igs. 159 del 2011. Ricorre per cassazione il difensore di Cantaffa Angelo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'appartenenza dell'imputato ad una delle categorie di cui all'art. 1 legge 1423 del 1956. La Corte di appello non aveva valutato se il giudizio di pericolosità avesse trovato riscontro in ulteriori circostanze di fatto.

Parole chiave

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legittimità della carcerazione preventiva carcerazione di sicurezza riesame dell'entità pena controllo periodico della detenzione sanzioni penali arresto

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANTAFFA ANGELO nato a CATANZARO il 18/11/1985 avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro confermava quella del Tribunale di Catanzaro di condanna di Cantaffa Angelo alla pena di mesi due di arresto per la contravvenzione di cui all'art. 76 d. Igs. 159 del 2011.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Cantaffa Angelo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'appartenenza dell'imputato ad una delle categorie di cui all'art. 1 legge 1423 del 1956. La Corte di appello non aveva valutato se il giudizio di pericolosità avesse trovato riscontro in ulteriori circostanze di fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. In tema di contravvenzione al foglio di via obbligatorio, il sindacato del giudice in ordine al provvedimento del Questore, senza potersi tradurre in una rivalutazione del giudizio di pericolosità espresso dal provvedimento stesso, deve riguardare la verifica della conformità di quest'ultimo alle prescrizioni di legge, tra le quali rientra l'obbligo di motivazione sugli elementi di fatto da cui viene desunto il giudizio di pericolosità (Sez. F - , Sentenza n. 54155 del- 27/07/2018 Ud. (dep. 04/12/2018) Rv. 274649 - 01).

Nel caso di specie, l'ordine di Questore era collegato a precedenti di polizia relativi a violazione della normativa sugli stupefacenti, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, dati da cui i giudici di merito hanno ritenuto comportare la pericolosità dell'imputato per la tranquillità pubblica. Il ricorrente - non negando i precedenti penali e nemmeno che la sua presenza a Catanzaro era dovuta alla volontà di acquistare sostanze stupefacenti - censura i giudici di merito per non aver sovrapposto la propria valutazione di pericolosità del soggetto a quella espressa dal Questore: ma, non solo ciò non era dovuto, sulla base del principio sopra riportato, ma, del tutto logicamente, la sentenza impugnata valuta come corretto il provvedimento amministrativo.

La successiva decisione del Tribunale di Catanzaro di non applicare la misura di prevenzione della sorveglianza speciale è del tutto inconferente: in questo caso, infatti, si era pronunciato il giudice della prevenzione sulla richiesta di misura avanzata dall'Autorità amministrativa mentre, nel caso del reato contestato all'odierno ricorrente, il giudice penale è chiamato a sanzionare la violazione del provvedimento amministrativo, con i limiti di intervento già evidenziati.In ogni caso, il provvedimento è stato allegato per la prima volta con il ricorso per cassazione, risultando così inammissibilmente introduttivo per la prima volta in sede di legittimità di un nuovo argomento di fatto relativo alla pericolosità del soggetto; si tratta, per di più, di provvedimento adottato alcuni anni dopo le violazioni all'ordine del Questore oggetto dell'imputazione.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente lacomo Rocchi Enrico Giuseppe Sandrini (A> DEPOSITA