Ordinanza — n. 29286/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma respingeva il reclamo proposto nell'interesse di Carlo Greco, condannato all'ergastolo con isolamento diurno di anni tre, di proroga del regime detentivo di cui all'art. 41 bis ord. pen. Ricorre per cassazione il difensore di Carlo Greco deducendo erronea applicazione dell'art. 41 bis ord. pen. e mancanza di motivazione relativamente alla ritenuta sussistenza dei presupposti legittimanti la proroga disposta.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29286/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 41 bis ord. pen. Ricorre per cassazione il difensore di Carlo Greco deducendo erronea applicazione dell'art. 41 bis ord. pen. e mancanza di motivazione relativamente alla ritenuta sussistenza dei presupposti legittimanti la proroga disposta.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO CARLO nato a PALERMO il 18/05/1957 avverso l'ordinanza del 03/12/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma respingeva il reclamo proposto nell'interesse di Carlo Greco, condannato all'ergastolo con isolamento diurno di anni tre, di proroga del regime detentivo di cui all'art. 41 bis ord. pen.
2. Ricorre per cassazione il difensore di Carlo Greco deducendo erronea applicazione dell'art. 41 bis ord. pen. e mancanza di motivazione relativamente alla ritenuta sussistenza dei presupposti legittimanti la proroga disposta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto, benché deduca violazione di legge in conseguenza della mancanza di motivazione in ordine alla permanenza dei presupposti per la proroga del regime detentivo di cui all'art. 41 bis ord. pen., in realtà argomenta in ordine all'erroneità della decisione e al venir meno della capacità del ricorrente di avere collegamenti con gli ambienti di criminalità organizzata dai quali proviene. La motivazione dell'ordinanza impugnata non è affatto mancante o apparente, emergendo una attenta analisi del contenuto del decreto ministeriale, così come delle deduzioni e produzioni difensive, specificamente ricordate e valutate.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 giugno 2021 Il Consigliere estensore DEPOS "7:k Il Presidente Giacomo Rocch* i IN C A N , t*Ìr co Giuseppe Sandrini 27 L 2021 C.A> •'•