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Ordinanza — n. 29285/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29285/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29285/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia confermava quella del Tribunale di Rovigo di condanna di Ahmetovic Ornella per il delitto di cui all'art. 75 d. Igs. 159 del 2011. Ricorre per cassazione il difensore di Ahmetovic Ornella, deducendo violazione di legge e carenza di motivazione, in particolare sull'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29285/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 75 d. Igs. 159 del 2011. Ricorre per cassazione il difensore di Ahmetovic Ornella, deducendo violazione di legge e carenza di motivazione, in particolare sull'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen.

Parole chiave

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infrazione privilegiata permesso di promuovere un procedimento penale scemata imputabilità responsabilità penale difesa obbligatoria reato speciale

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Ricorre per cassazione il difensore di Ahmetovic Ornella, deducendo violazione di legge e carenza di motivazione, in particolare sull'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC ORNELLA nato a FAENZA il 17/03/1986 avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia confermava quella del Tribunale di Rovigo di condanna di Ahmetovic Ornella per il delitto di cui all'art. 75 d. Igs. 159 del 2011.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Ahmetovic Ornella, deducendo violazione di legge e carenza di motivazione, in particolare sull'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. La Corte territoriale ha preso in considerazione e valutato tutti i motivi di appello formulati dalla difesa e, in particolare, il primo, avente ad oggetto la mancata assoluzione dell'imputata. Di conseguenza, la censura di mancanza di motivazione è palesemente infondata.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (temila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Rocchi Enrico Giuseppe Sandrini ,D iN CAN;EPOSVrATA