Ordinanza — n. 29284/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di Pace di Padova condannava Kahan Adnan alla pena di euro 5.000 di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 10 bis D. Lgs. 286 del 1998. Proponeva appello avverso detta sentenza il difensore dell'imputato. Il Tribunale disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29284/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. Correttamente il Tribunale ha trasmesso gli atti a questa Corte, atteso che la sentenza del Giudice di Pace è inappellabile, con la conseguenza che l'appello deve essere qualificato come ricorso per cassazione. Tale ricorso è proposto da difensore non iscritto all'albo speciale della Corte di Cassazione, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KAHAN ADNAN nato il 06/03/1996 avverso la sentenza del 18/11/2019 del GIUDICE DI PACE di PADOVArdato avviso alle paTtip udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di Pace di Padova condannava Kahan Adnan alla pena di euro 5.000 di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 10 bis D. Lgs. 286 del 1998.
2. Proponeva appello avverso detta sentenza il difensore dell'imputato. Il Tribunale disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. Correttamente il Tribunale ha trasmesso gli atti a questa Corte, atteso che la sentenza del Giudice di Pace è inappellabile, con la conseguenza che l'appello deve essere qualificato come ricorso per cassazione. Tale ricorso è proposto da difensore non iscritto all'albo speciale della Corte di Cassazione, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 giugno 2021 (j Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Rocchi Enrico Giuseppe Sandrini III IN DEP°cAT SI