Ordinanza — n. 29283/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catania, in riforma di quella del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ragusa emessa nei confronti di Greco Emanuele, sull'accordo delle parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., esclusa la contestata recidiva, rideterminava la pena in anni cinque, mesi dieci e giorni venti di reclusione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599 bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29283/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso sentenza emessa a seguito di concordato con rinuncia ai motivi di appello ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. per motivi attinenti alla pena, pur oggetto dell'accordo intervenuto tra le parti.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO EMANUELE nato a VITTORIA il 15/05/1960 avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAC to avviso alle parti3 udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; v vh„?; 1 n:;\31 ri.cgretoK
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catania, in riforma di quella del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ragusa emessa nei confronti di Greco Emanuele, sull'accordo delle parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., esclusa la contestata recidiva, rideterminava la pena in anni cinque, mesi dieci e giorni venti di reclusione.
2. Ricorre per cassazione il difensore di Greco Emanuele, deducéndo violazione di legge con riferimento alla misura della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso sentenza emessa a seguito di concordato con rinuncia ai motivi di appello ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. per motivi attinenti alla pena, pur oggetto dell'accordo intervenuto tra le parti.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Rochi Enrico Giuseppe Sandrini -DEP 1 IN CAN °SITATA C..(0 --à R I A i 27 G 2021