Ordinanza — n. 29282/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova, in riforma di quella del Tribunale di Imperia di assoluzione dell'imputato Palma Filippo, appellata dal Pubblico Ministero e dal Procuratore generale, esclusa la recidiva, dichiarava l'imputato colpevole del delitto di cui all'art. 75, comma Z d.lgs. 159 del 2011 e, con la diminuente del rito, lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29282/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMA FILIPPO nato a SANREMO il 28/01/1965 avverso la sentenza del 03/03/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova, in riforma di quella del Tribunale di Imperia di assoluzione dell'imputato Palma Filippo, appellata dal Pubblico Ministero e dal Procuratore generale, esclusa la recidiva, dichiarava l'imputato colpevole del delitto di cui all'art. 75, comma Z d.lgs. 159 del 2011 e, con la diminuente del rito, lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione.
2. Ricorre per cassazione il difensore di Filippo Palma deducendo manifesta illogicità della motivazione. La Corte aveva ritenuto non integrare una necessità assoluta urgente quella del bisogno • fisiologico del cane ma, al contrario, per quanto il cane sia animale addestrabile, non è possibile prevedere con certezza le uscite rese necessarie dalla necessità per lo stesso di espletare i bisogni fisiologici. Il ricorrente contesta, altresì, il concetto di "abitazione" adottato dal giudice/ che non può essere inteso in senso restrittivo, in quanto tale nozione prescinde da qualsiasi esigenza di reinserimento sociale del soggetto e di gestione delle normali attività di vita quotidiana.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Che il giardino adiacente all'immobile al cui interno l'imputato abitava nel proprio appartamento non faccia parte della "casa" al cui interno Palma doveva rimanere nelle ore notturne è circostanza evidente: si trattava - osserva la Corte territoriale - di area pubblica che, in nessun modo poteva essere ritenuta facente parte dell'abitazione. In ogni caso, si deve ribadire che costituisce evasione, e dunque inosservanza del divieto di allontanarsi dal domicilio imposto con la misura di prevenzione, qualsiasi allontanamento dallo spazio fisico delimitato dall'unità abitativa in cui la persona conduce la propria vita domestica, con esclusione di ogni pertinenza, ad eccezione di quegli ambiti parzialmente aperti (balconi, terrazzi) o scoperti (cortili interni, chiostrine) che costituiscano parte integrante dell'unità immobiliare (Sez. 6, Sentenza n. 47317 del 28/10/2016 Ud. (dep. 10/11/2016) Rv. 268500).
La natura pubblica dell'area, in verità, risulta irrilevante. Le deduzioni in punto di necessità di soddisfare le esigenze fisiologiche dell'animale sono in fatto e non possono trovare ingresso in questa sede. Il ricorrente sostiene, poi, che egli non aveva l'obbligo di avvisare i Carabinieri della sua uscita dall'abitazione ad orario non consentito: tesi che contrasta con lo specifico obbligo dettato per la misura di prevenzione.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Rocchi Enrico Giuseppe Sandrini /DEPOSITATA IN CA L