Ordinanza — n. 29281/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza indicata in epigrafe il G.U.P. del Tribunale di Catania, su richiesta delle parti, applicava a Mannuccia Concetto la pena di anni tre e mesi quattro di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 612, 703, 635, 610 e 582 cod. pen. riuniti per continuazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29281/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile in quanto proposta per motivi differenti da quelli elencati nell'art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen. In particolare, il tema dell'aumento per la continuazione anche della pena pecuniaria non attiene all'ambito della illegalità della pena; comunque, uno dei reati riuniti per continuazione prevede anch'esso la pena pecuniaria cosicché anche l'aumento per continuazione della stessa sarebbe giustificato; in ogni caso, il ricorrente non sembra avvedersi che, nel dispositivo della sentenza, il Giudice ha applicato soltanto la pena detentiva e non quella pecuniaria.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANNUCCIA CONCETTO nato a CATANIA il 08/12/1984 avverso la sentenza del 17/11/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIAga.to avviso alle parti3; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il G.U.P. del Tribunale di Catania, su richiesta delle parti, applicava a Mannuccia Concetto la pena di anni tre e mesi quattro di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 612, 703, 635, 610 e 582 cod. pen. riuniti per continuazione.
2. Ricorre per cassazione il difensore di Concetto Mannuccia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla misura dell'aumento per la continuazione operata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposta per motivi differenti da quelli elencati nell'art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen. In particolare, il tema dell'aumento per la continuazione anche della pena pecuniaria non attiene all'ambito della illegalità della pena; comunque, uno dei reati riuniti per continuazione prevede anch'esso la pena pecuniaria cosicché anche l'aumento per continuazione della stessa sarebbe giustificato; in ogni caso, il ricorrente non sembra avvedersi che, nel dispositivo della sentenza, il Giudice ha applicato soltanto la pena detentiva e non quella pecuniaria.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente iacomo Rocc DEPOSITATIk ico Giuseppe Sandrini IN CAI'. ELLERIA j 27 L 202