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Sentenza — n. 29280/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29280/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29280/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Rimini dichiarava Pietro Severi responsabile della contravvenzione di cui all'art. 651 cod. pen., così diversamente qualificato il fatto contestato come violazione dell'art. 496 cod. pen., e lo condannava alla pena di euro 200,00 di ammenda.

Regesto Legislator

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art. 651 cod. pen, art. 496 cod. pen, art. 162 cod. pen, art. 162 bis cod. pen, art. 521 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29280/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione il difensore di Severi Pietro, deducendo in un primo motivo, violazione dell'art. 606, comma 1 lett.

Parole chiave

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omissione del ministero pubblico ricusazione del pubblico ministero impunità doveri del ministero pubblico perseguimento penale per diffamazione gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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art. 651 cod. pen
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Rimini dichiarava Pietro Severi responsabile della contravvenzione di cui all'art. 651 cod. pen., così diversamente qualificato il fatto contestato come violazione dell'art.
art. 496 cod. pen
pen., così diversamente qualificato il fatto contestato come violazione dell'art. 496 cod. pen., e lo condannava alla pena di euro 200,00 di ammenda.
art. 162 cod. pen
Questa Corte ha affermato che, nel caso in cui sia contestato un reato per il quale non è consentita l'obiezione ordinaria di cui all'art. 162 cod. pen.
art. 162 bis cod. pen
né quella speciale prevista dall'art. 162 bis cod. pen., e l'imputato abbia proposto istanza di riqualificazione in un reato che ammetta l'oblazione, il giudice ha l'onere di attivare il meccanismo di cui all'art.
art. 521 cod. proc. pen
pen., rimettendo in termini l'imputato, sia qualora condivida la qualificazione giuridica del fatto proposta dall'imputato, sia anche ove provveda di ufficio, ex art. 521 cod. proc. pen., a qualificare il fatto in un ulteriore reato comunque oblabile (Sez.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SEVERI PIETRO nato a NOVAFELTRIA il 09/04/1964 avverso la sentenza del 11/11/2019 del TRIBUNALE di RIMINIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; é

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Rimini dichiarava Pietro Severi responsabile della contravvenzione di cui all'art. 651 cod. pen., così diversamente qualificato il fatto contestato come violazione dell'art. 496 cod. pen., e lo condannava alla pena di euro 200,00 di ammenda.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Severi Pietro, deducendo in un primo motivo, violazione dell'art. 606, comma 1 lett.

e) cod. proc. pen.: il Giudice aveva individuato con certezza l'autore del fatto nell'odierno imputato pur in assenza di qualsiasi elemento specifico di prova in tal senso. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento al rigetto dell'istanza di oblazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato. In effetti, il secondo motivo di ricorso risulta fondato, in quanto l'istanza di oblazione è stata proposta solo quando è apparsa possibile, all'esito dell'istruttoria, una diversa qualificazione giuridica della condotta contestata come delitto e, invece, ritenuta integrare una contravvenzione punita con pena alternativa. Questa Corte ha affermato che, nel caso in cui sia contestato un reato per il quale non è consentita l'obiezione ordinaria di cui all'art. 162 cod. pen. né quella speciale prevista dall'art. 162 bis cod. pen., e l'imputato abbia proposto istanza di riqualificazione in un reato che ammetta l'oblazione, il giudice ha l'onere di attivare il meccanismo di cui all'art. 141, comma quarto bis, disp. att. cod. proc. pen., rimettendo in termini l'imputato, sia qualora condivida la qualificazione giuridica del fatto proposta dall'imputato, sia anche ove provveda di ufficio, ex art. 521 cod. proc. pen., a qualificare il fatto in un ulteriore reato comunque oblabile (Sez. 3, Sentenza n. 32896 del 07/04/2017 Ud. (dep. 06/07/2017) Rv. 270423 - 01;

Sez. U, Sentenza n. 32351 del 26/06/2014 Ud. (dep. 22/07/2014) Rv. 259925 - 01). La fondatezza del ricorso comporta la necessità di valutare l'intervenuta prescrizione del reato che risulta ormai compiuta. `

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche il reato di cui all'art. 651 cod.•pen. è estinto per prescrizione. Così deciso il 3 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente f Giacomo Rocchi Enrico Giunpe Sandrini DE POSIITATA