Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of special defense counsel signature under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed personally by the defendant without the required signature of a special defense counsel. Although the appellant argued for the application of Article 131 bis of the Criminal Code, the procedural defect rendered the merits irrelevant. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals to the Supreme Court must be signed by a special defense counsel; failure to comply renders the appeal inadmissible, triggering automatic liability for procedural costs.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASSANO ANGELO nato a BARI il 02/01/1982 avverso la sentenza del 05/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari confermava quella del Tribunale monocratico di Bari di condanna di Cassano Angelo per il delitto di cui all'art. 75 d. Igs. 159 del 2011.
2. Ricorre per cassazione Cassano Angelo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'imputato e non sottoscritto da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di Cassazione, come prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 613 cod. proc. pen. In ogni caso, il ricorrente avanza considerazioni di merito per contrastare la motivazione della 'sentenza impugnata sull'insussistenza dei presupposti dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 giugno 2021 Il Consigliere estensor Il Presidente Giacomo Ro Enrico Giuseppe Sandrini _DEp i 1N c, Sr_1,1-