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Ordinanza — n. 29278/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of merit and failure to cite nullity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29278/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible, ruling it manifestly unfounded and devoid of procedural merit. The appellant argued for a new trial based on missing identification details and alleged errors in sentencing, but the court found these arguments ignored the appellate court's explicit reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court fees and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 606, 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded, lacks procedural standing, or fails to properly allege nullity of the lower judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded lack of procedural standing failure to allege nullity court fees and fine sanzioni penali riduzione della pena commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000
sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
artt. 81 cod. pen
Santoro è stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione per il delitto di cui agli artt. 81 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000
sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTORO COSIMO nato a GROTTAGLIE il 19/10/1991 avverso la sentenza del 23/07/2020 della CORTE APPELLO EZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce Sezione distaccata di Taranto, in riforma di quella emessa dal G.U.P. del Tribunale di Taranto, assolveva Santoro Cosimo dal reato ascrittogli limitatamente alla violazione della prescrizione di non associarsi abitualmente a persone che hanno subito condanne e confermava nel resto la sentenza impugnata. Santoro è stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione per il delitto di cui agli artt. 81 cod. pen. e 75 d. Igs. 159 del 2011.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Cosimo Santoro deducendo, in un primo motivo, mancata valutazione delle prove, difetto e vizio di motivazione ed errata applicazione della legge penale. In un secondo motivo il ricorrente deduce analoghi vizi ribadendo che, nella sentenza di primo grado, era mancante ogni dato identificativo dell'imputato, di cui era scritto solo il nome e cognome.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. La motivazione relativa al diniego delle attenuanti generiche è esistente e valorizza l'assenza di qualsiasi elemento positivo che le potesse giustificare; il ricorrente oppone che l'imputato si era presentato in udienza ed aveva reso l'interrogatorio, ma si tratta, con ogni evidenza, di condotta processuale in nessun modo rilevante a tale scopo. • La pena non è stata ridotta, nonostante l'assoluzione con riferimento alla frequentazione di persone condannate, in quanto era già stata determinata nel minimo edittale, come chiarito dalla motivazione. Il secondo motivo di ricorso ignora la motivazione della sentenza d'appello sul punto. Soprattutto il ricorrente non deduce nemmeno l'esistenza di una nullità della sentenza di primo grado derivante dalla. mancata indicazione delle complete generalità dell'imputato, cosicché si tratta di deduzione priva di ogni portata processuale.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Roc Enrico Giuseppe Sandrini DEPOSITATA IN CANCE'_