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Ordinanza — n. 29277/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29277/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29277/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma di quella del Tribunale di Palermo appellata dall'imputato Marino Andrea, assolveva l'imputato da una delle contravvenzioni contestate e rideterminava la pena in mesi sei di arresto. Marino è stato condannato per la contravvenzione di cui all'art. 73 d. Igs. 159 del 2011 perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, era stato sorpreso alla guida di un'autovettura pur non avendo mai conseguito la patente di guida.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29277/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione il difensore di Andrea Marino deducendo, in un primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla condanna per la contravvenzione di cui all'art. 73 cit.: la violazione contestata era quella di vivere onestamente e rispettare le leggi e, quindi, era generica. In un secondo motivo il ricorrente deduce analoghi vizi con riferimento alla misura della pena e al diniego delle attenuanti generiche. In un terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, eccependo la prescrizione della contravvenzione contestata nel corso del giudizio di appello.

Parole chiave

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guida senza autorizzazione idoneità alla guida corsa di controllo revoca della licenza condurre infrazione alle norme della circolazione divieto di condurre

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO ANDREA nato a PALERMO il 19/12/1976 avverso la sentenza del 16/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma di quella del Tribunale di Palermo appellata dall'imputato Marino Andrea, assolveva l'imputato da una delle contravvenzioni contestate e rideterminava la pena in mesi sei di arresto. Marino è stato condannato per la contravvenzione di cui all'art. 73 d. Igs. 159 del 2011 perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, era stato sorpreso alla guida di un'autovettura pur non avendo mai conseguito la patente di guida.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Andrea Marino deducendo, in un primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla condanna per la contravvenzione di cui all'art. 73 cit.: la violazione contestata era quella di vivere onestamente e rispettare le leggi e, quindi, era generica. In un secondo motivo il ricorrente deduce analoghi vizi con riferimento alla misura della pena e al diniego delle attenuanti generiche. In un terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, eccependo la prescrizione della contravvenzione contestata nel corso del giudizio di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato: l'art. 73 d.lgs. 159 del 2011 non sanziona affatto l'obbligo di vivere onestamente ma le violazioni al codice della strada commesse da persona sottoposta a misura di prevenzione. Il secondo motivo di ricorso è del tutto generico e, ancora una volta, non indica alcun elemento valutabile ai fini della concessione delle attenuanti generiche. La pena è stata determinata nel minimo edittale. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato: il ricorrente non tiene conto della sospensione della prescrizione disposta in relazione all'emergenza COVID dalla normativa emergenziale adottata, nonché di quella intervenuta in primo grado dal 16/4/2018 al 10/9/2018, essendo stato disposto un rinvio su richiesta del difensore.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Rocc i Enrico Giuseppe Sandrini DEPOSITATA IN