Ordinanza — n. 29276/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano dichiarava inammissibile l'istanza di revisione avanzata da Bartoccioni Blaise Alain con rifeirmento ad una sentenza di condanna della Corte di appello di Torino irrevocabile il 3/5/2019. Ricorre per cassazione Bartoccioni Blaise Alain con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen. alla Direzione della Casa Circondariale di Lecce, esponendo i motivi di fondatezza dell'istanza.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 123 cod. proc. pen, art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29276/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione Bartoccioni Blaise Alain con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen. alla Direzione della Casa Circondariale di Lecce, esponendo i motivi di fondatezza dell'istanza.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARTOCCIONI BLAISE ALAIN nato il 25/01/1959 avverso la sentenza del 04/12/2019 della CORTE APPELLO di MILANO Cd-a t o avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano dichiarava inammissibile l'istanza di revisione avanzata da Bartoccioni Blaise Alain con rifeirmento ad una sentenza di condanna della Corte di appello di Torino irrevocabile il 3/5/2019.
2. Ricorre per cassazione Bartoccioni Blaise Alain con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen. alla Direzione della Casa Circondariale di Lecce, esponendo i motivi di fondatezza dell'istanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'interessato e non, come previsto dall'art. 613 cod. proc. pen., da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di Cassazione.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Giuseppe Sandrini D IN EPOSITATA CANC:17_ FRIA j 2 7 L 2021