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Ordinanza — n. 29275/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against settlement sentences due to lack of specific legal grounds and insufficient factual allegations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29275/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Antonio Palmentieri and Salvatore Rosmarino inadmissible against a settlement sentence. The defendants merely contested aggravating circumstances without providing specific legal grounds or supporting factual allegations, rendering the appeals non-autonomous. Consequently, the court ruled the appeals inadmissible under procedural rules requiring specific grounds for appeals against settlement sentences.

Regesto Legislator

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Art. 610, co. 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen.: Appeals against settlement sentences are inadmissible if they lack specific grounds relating to the defendant's will, correlation with the sentence, legal qualification, or legality of the penalty, and fail to provide autonomous factual support.

Parole chiave

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settlement sentence inadmissible appeal specific grounds requirement procedural simplification lack of factual support controversie patrimoniali deducibilità dei contributi di mantenimento sostanza determinante

Disposizioni normative citate

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Art. 610, co. 5-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5-bis, cod. proc. pen., inserito nel corpo del codice di rito dall'art.
Art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen.
103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co.
Art. 444, cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
Law 23 June 2017, n. 103

Giurisprudenza citata

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Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PALMENTIERI ANTONIO nato a NAPOLI il 13/12/1975 ROSMARINO SALVATORE nato a NAPOLI il 05/01/1990 avverso la sentenza del 11/07/2019 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di RIETI Eia t o avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, il Tribunale di Rieti ha applicato a Antonio Palmentieri e Salvatore Rosmarino, ai sensi degli artt. 444 e ss., cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione a plurimi reati contro il patrimonio e la fede pubblica.

2. Avverso la sentenza del Tribunale di Rieti, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, con unico atto a firma del comune difensore di fiducia, lamentando violazione di legge in riferimento alle aggravanti di cui all'art. 625, nn. 2 e 7 cod. pen..

3. I ricorsi sono inammissibili. 3.1. Ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5-bis, cod. proc. pen., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen., modificato dall'art. 1, co. 50, della citata legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso non sia fondato su motivi (si intende, specifici) attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza. 3.2.

Nel caso in esame, i ricorrenti si limitano - del tutto assertivamente - a contestare la sussistenza delle aggravanti contestate al capo a) svolgendo deduzioni in fatto, non supportate da allegazione alcuna, con conseguente difetto di autosufficienza e specificità dei ricorsi.

4. La declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che abbiano proposto i ricorsi determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale dell'8 aprile 2021 Il Consi liere estensore Il Presidente