Ordinanza — n. 29272/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAGiovannino Palmieri chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale in sede del 21 settembre 2017, con la quale è stata affermata la responsabilità penale del predetto per i reati di sostituzione di persona, falso e tentata truffa in riferimento all'accensione di un conto corrente postale, utilizzando la carte d'identità riferibile a Carlo De Angelis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 494 cod. pen; Ordinanza — n. 29272/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nel quadro così delineato, la censura concernente il preteso travisamento del motivo d'appello concernente il reato di cui all'art. 494 cod. pen. s'appalesa del tutto inconsistente, risultando dal complessivo dispiegarsi della motivazione ampiamente disaminato il dolo specifico, in correlazione alla finalizzazione del reato all'instaurazione di un rapporto finanziario spendendo una falsa identità. 3.3. Manifestamente infondata la seconda censura che, nel contestare la sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di truffa tentata, indugia sull'inesistenza di un danno per Poste Italiane, senza confrontarsi con l'idoneità degli atti e la univoca direzione di questi ad atti dispositivi, rimasti irrealizzati per cause indipendenti dalla volontà dell'agente. 3.4.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMIERI GIOVANNINO nato a MARATEA il 24/03/1962 avverso la sentenza del 06/12/2018 della CORTE APPELLO dì ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Giovannino Palmieri chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale in sede del 21 settembre 2017, con la quale è stata affermata la responsabilità penale del predetto per i reati di sostituzione di persona, falso e tentata truffa in riferimento all'accensione di un conto corrente postale, utilizzando la carte d'identità riferibile a Carlo De Angelis.
2. Con memoria trasmessa in cancelleria, il difensore ha ulteriormente ribadito le ragioni dell'impugnazione. 3.11 ricorso è inammissibile. 3.1. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, autorevolmente affermato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822) e unanimemente seguito (ex multis Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, BOUTARTOUR, Rv. 277710), è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. 3.2.
Nel quadro così delineato, la censura concernente il preteso travisamento del motivo d'appello concernente il reato di cui all'art. 494 cod. pen. s'appalesa del tutto inconsistente, risultando dal complessivo dispiegarsi della motivazione ampiamente disaminato il dolo specifico, in correlazione alla finalizzazione del reato all'instaurazione di un rapporto finanziario spendendo una falsa identità. 3.3. Manifestamente infondata la seconda censura che, nel contestare la sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di truffa tentata, indugia sull'inesistenza di un danno per Poste Italiane, senza confrontarsi con l'idoneità degli atti e la univoca direzione di questi ad atti dispositivi, rimasti irrealizzati per cause indipendenti dalla volontà dell'agente. 3.4.
Il terzo motivo è generico. Dall'incontestata sintesi dei motivi d'appello, non risulta che il ricorrente avesse proposto la questione inerente il mancato accertamento della clausola di validità per l'espatrio, di cui lamenta la preterizione.Né il ricorrente ha assolto, sul punto, il relativo onere di allegazione probatoria (Sez. 5, n. 25218 del 13/07/2020, Gigli, Rv. 279473), con conseguente aspecificità della censura.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l'8 aprile 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Alessandr. a Tudino st: .f. bEPO !TAL t IN Cf. .: : i A j