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Ordinanza — n. 29271/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29271/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29271/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza di cui in epigrafe, il Tribunale di Bologna ha applicato a Fath Idden Omar e Coci Mario, ai sensi degli artt. 444 e ss., cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione a plurimi furti aggravati in concorso. Avverso la sentenza del Tribunale di Bologna, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, con atti distinti a mezzo del difensore di fiducia, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla qualificazione giuridica ex art. 624-bis cod. pen..

Regesto Legislator

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art. 624-bis cod. pen; Ordinanza — n. 29271/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 e ss., cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione a plurimi furti aggravati in concorso. Avverso la sentenza del Tribunale di Bologna, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, con atti distinti a mezzo del difensore di fiducia, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla qualificazione giuridica ex art. 624-bis cod. pen..

Parole chiave

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furto aggravato contraffazione di merci licenziamento per furto motivi di cassazione abbandono del procedimento per truffa revisione in materia penale

Disposizioni normative citate

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art. 624-bis cod. pen
Avverso la sentenza del Tribunale di Bologna, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, con atti distinti a mezzo del difensore di fiducia, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla qualificazione giuridica ex art. 624-bis cod. pen..
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COCI MARIO nato a GRUMO APPULA il 24/08/1991 FATH IDDEN OMAR nato a BOLOGNA il 18/05/1998 avverso la sentenza del 18/04/2019 ciel TRIBUNALE di BOLOGNA/dato avviso alle parti; _ - udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; c‘,

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, il Tribunale di Bologna ha applicato a Fath Idden Omar e Coci Mario, ai sensi degli artt. 444 e ss., cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione a plurimi furti aggravati in concorso.

2. Avverso la sentenza del Tribunale di Bologna, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, con atti distinti a mezzo del difensore di fiducia, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla qualificazione giuridica ex art. 624-bis cod. pen..

3. I ricorsi sono inammissibili. 3.1. Ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5-bis, cod. proc. pen., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen., modificato dall'art. 1, co. 50, della citata legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso non sia fondato su motivi (si intende, specifici) attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza. 3.2.

Nel caso in esame, i ricorrenti si limitano - del tutto assertivamente e senza specificare a quale capo la censura si riferisca - a contestare il nesso di pertinenzialità del box, all'interno del quale è stato perpetrato il furto, svolgendo una deduzione del tutto generica.

4. La declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che abbiano proposto i ricorsi determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale dell'8 aprile 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Alessa drina Tudino vo„, Stelft )DEPrt ,z , N c,(5,ì7;'-'7 ' 5 r A 2