Criminal appeal dismissed because defendant lacks standing to file cassation appeal personally under Italian procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the defendant's appeal inadmissible without formalities, ruling that he lacks standing to file a cassation appeal personally. Although the defendant argued for personal submission rights, the court held that recent legislative reforms explicitly removed this privilege for cassation appeals, reserving such acts exclusively for special defense attorneys. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; Art. 1, comma 54, legge n. 103/2017; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: The defendant is barred from personally filing a cassation appeal and must submit it through a special defense attorney registered with the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANTONE DIEGO nato a NAPOLI il 07/05/1978 avverso la sentenza del 27/03/2019 della CORTE APPELLO di TORINOato avviso alle parti, udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'Appello di Torino ha dichiarato inammissibile l'appello del Procuratore generale avverso la decisione impugnata, con la quale è stata dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale in ordine al reato di cui all'art. 612 cod. pen., così qualificata l'originaria imputazione ascritta a Diego Cantone.
2. Ricorre avverso la sentenza personalmente l'imputato.
3. Sussistono i presupposti per dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; rilievo assorbente rispetto alla delibazione di insussistenza di interesse al ricorso. 3.1. Il ricorso deve, invero, essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., in quanto proposto da soggetto non legittimato. Il ricorso è, infatti, stato presentato in data 7 maggio 2019 personalmente dall'imputato, con atto autenticato nella firma dal difensore. L'art. 1, comma 54, della legge n. 103 del 2017, nel corpo dell'art. 571, comma 1, cod. proc. pen., che disciplina la impugnazione dell'imputato, ha, infatti, anteposto alla previsione secondo la quale "l'imputato può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di procuratore speciale..." la clausola di esclusione "Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall'articolo 613, comma 1,".
Il comma 55 del medesimo articolo ha, inoltre, soppresso nell'incipit dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., che preclude la sottoscrizione del ricorso ai difensori non iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, le parole: "Salvo che la parte non vi provveda personalmente,". Attraverso tale duplice incisione del dato normativo previgente, il legislatore della riforma ha, pertanto, inteso inequivocabilmente escludere la legittimazione dell'imputato a presentare personalmente ricorso per cassazione, attribuendo il monopolio della redazione dell'atto di ricorso, delle memorie e dei motivi nuovi ai difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
Permane, invece, per le impugnazioni diverse dal ricorso per cassazione, la legittimazione personale dell'imputato alla presentazione delle stesse, contemplata dal testo, immutato sul punto, dell'art. 571 cod. proc. pen.. 3.2. Le Sezioni Unite di questa Corte, inoltre, nel decidere se la predetta previsione operi estensivamente, quale preclusione alle impugnazioni personali proposte ai sensi dell'art. 311 cod. proc. pen., hanno affermato il principio di diritto secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna efOrit‘ ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 4.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna cl ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 aprile 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Alessa drMa Tudino Stefiq OC _DEPOSITA