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Ordinanza — n. 29269/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to waiver of non-punibility claim via plea agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29269/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant sought annulment of a reduced sentence based on a plea agreement, arguing for a declaration of non-punibility under Article 131-bis of the Penal Code. The court ruled that by accepting the plea, the appellant waived the right to raise this specific issue in the cassation phase, rendering the appeal procedurally barred.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.; The waiver of a claim for non-punibility in a plea agreement precludes its subsequent assertion in a cassation appeal, as the device granted to the parties has preclusive effects on the entire procedural course.

Parole chiave

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waiver of non-punibility plea agreement preclusion cassation inadmissibility Art. 599-bis c.p.p. procedural waiver carenza di credibilità oggettiva censura dell'apprezzamento delle prove prove tardive

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Mohamnned Talaa chiede l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Genova ha, in parziale riforma dell'appellata sentenza del 19 maggio 2016 del Gup del Tribunale di Massa, in accoglimento dell'accordo fra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
Il ricorrente deduce, con unico motivo, l'omessa declaratoria di non punibilità ex art. 131-bis cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Mohamnned Talaa chiede l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Genova ha, in parziale riforma dell'appellata sentenza del 19 maggio 2016 del Gup del Tribunale di Massa, in accoglimento dell'accordo fra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 495 cod. pen
pen., ridotto la pena inflitta all'imputato in ordine al reato di cui all'art. 495 cod. pen..
art. 131-bis cod. pen
Il ricorrente deduce, con unico motivo, l'omessa declaratoria di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen..
art. 129 cod. proc. pen
273194, in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018
103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TALAA MOHAMMED nato il 23/07/1973 avverso la sentenza del 17/01/2019 della CORTE APPELLO di GENOVA(dato avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Mohamnned Talaa chiede l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Genova ha, in parziale riforma dell'appellata sentenza del 19 maggio 2016 del Gup del Tribunale di Massa, in accoglimento dell'accordo fra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ridotto la pena inflitta all'imputato in ordine al reato di cui all'art. 495 cod. pen.. Il ricorrente deduce, con unico motivo, l'omessa declaratoria di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen..

2. Il ricorso è inammissibile. Va, invero, ribadito il principio di diritto già affermato da questa Corte, secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero Rv. 273194, in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).

A tanto aggiungasi come il ricorrente rivolge censure ad un passo della sentenza frutto di evidente errore materiale, non comprendendosi se l'impugnazione di legittimità si rivolga ad una statuizione richiesta e rigettata, con conseguente aspecificità della censura.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 4.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 aprile 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Aless drina Tudino Stefa JÒ-P o , I 1 „ DEPOSITATA thi C A •;. p, n A i 27 6