Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29268/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the accused must use a special court-appointed lawyer for cassation appeals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29268/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the accused personally submitted the petition, violating the requirement for special counsel. The lower court confirmed the conviction for personal injuries, but the appellant bypassed the mandatory representation rule introduced by recent legislative reforms. The court ruled that only lawyers registered in the special register of the Court of Cassation can sign cassation appeals, thereby excluding the accused's personal right to file such petitions.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; Art. 1, comma 54, legge n. 103/2017; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: The right to personally file a cassation appeal is excluded for the accused, who must instead be represented by a lawyer registered in the special register of the Court of Cassation.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal special counsel accused representation procedural inadmissibility legitimate standing diritto a un difensore legittimazione a ricorrere diritto a un ricorso effettivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Sussistono i presupposti per dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen..
Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Il ricorso deve, invero, essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., in quanto proposto da soggetto non legittimato.
Art. 1, comma 54, della legge n. 103 del 2017
L'art. 1, comma 54, della legge n. 103 del 2017, nel corpo dell'art.
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
103 del 2017, nel corpo dell'art. 571, comma 1, cod.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Il comma 55 del medesimo articolo ha, inoltre, soppresso nell'incipit dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., che preclude la sottoscrizione del ricorso ai difensori non iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, le parole: "Salvo che la parte non vi provveda personalmente,".
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 571 cod. proc. pen
Permane, invece, per le impugnazioni diverse dal ricorso per cassazione, la legittimazione personale dell'imputato alla presentazione delle stesse, contemplata dal testo, immutato sul punto, dell'art. 571 cod. proc. pen..
art. 311 cod. proc. pen
Le Sezioni Unite di questa Corte, inoltre, nel decidere se la predetta previsione operi estensivamente, quale preclusione alle impugnazioni personali proposte ai sensi dell'art. 311 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 4.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: URSAN ELENA LACRAMIOARA nato il 01/11/1980 avverso la sentenza del 31/01/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLI Cd—ato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'Appello di Napoli ha - per quanto di rilievo in questa sede - confermato la decisione impugnata, che ha affermato la responsabilità penale di Elena Ursan Lacramioara per il reato di lesioni personali in danno di Gerardo Garofalo.

2. Ricorre avverso la sentenza personalmente l'imputata.

3. Sussistono i presupposti per dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.. Il ricorso deve, invero, essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., in quanto proposto da soggetto non legittimato. Il ricorso è, infatti, stato presentato in data 7 maggio 2019 personalmente dall'imputato, con atto autenticato nella firma dal difensore. L'art. 1, comma 54, della legge n. 103 del 2017, nel corpo dell'art. 571, comma 1, cod. proc. pen., che disciplina la impugnazione dell'imputato, ha, infatti, anteposto alla previsione secondo la quale "l'imputato può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di procuratore speciale..." la clausola di esclusione "Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall'articolo 613, comma 1,".

Il comma 55 del medesimo articolo ha, inoltre, soppresso nell'incipit dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., che preclude la sottoscrizione del ricorso ai difensori non iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, le parole: "Salvo che la parte non vi provveda personalmente,". Attraverso tale duplice incisione del dato normativo previgente, il legislatore della riforma ha, pertanto, inteso inequivocabilmente escludere la legittimazione dell'imputato a presentare personalmente ricorso per cassazione, attribuendo il monopolio della redazione dell'atto di ricorso, delle memorie e dei motivi nuovi ai difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Permane, invece, per le impugnazioni diverse dal ricorso per cassazione, la legittimazione personale dell'imputato alla presentazione delle stesse, contemplata dal testo, immutato sul punto, dell'art. 571 cod. proc. pen.. Le Sezioni Unite di questa Corte, inoltre, nel decidere se la predetta previsione operi estensivamente, quale preclusione alle impugnazioni personali proposte ai sensi dell'art. 311 cod. proc. pen., hanno affermato il principio di diritto secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 4.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l'8 aprile 2021 Il Consigliere estensore , Il Presidente Alessan rina Tudino Stefjj.. Palka--- 40, ,DEPO