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Ordinanza — n. 29265/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29265/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29265/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Anna Maria Eriksson chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale in sede del 3 luglio 2015, con la quale è stata affermata la responsabilità penale della predetta per la formazione di un falso testamento olografo.

Regesto Legislator

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art. 485 cod. pen, art. 491 cod. pen; Ordinanza — n. 29265/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3:000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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legge sull'aiuto alle vittime domanda d'asilo di rom competenza transfrontaliera assistenza amministrativa internazionale accusa penale luogo del reato

Disposizioni normative citate

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art. 485 cod. pen
In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 cod. pen.
art. 491 cod. pen
e della nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen., da parte del D.Lgs.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERIKSSON ANNA MARIA nato a NORKKOPING( SVEZIA) il 07/09/1963 avverso la sentenza del 11/01/2018 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; CL

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Anna Maria Eriksson chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale in sede del 3 luglio 2015, con la quale è stata affermata la responsabilità penale della predetta per la formazione di un falso testamento olografo.

2. Con memoria trasmessa in cancelleria, il difensore ha ulteriormente ribadito le ragioni dell'impugnazione. 3.11 ricorso è inammissibile. 3.1. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, autorevolmente affermato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822) e unanimemente seguito (ex multis Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, BOUTARTOUR, Rv. 277710), è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. 3.2.

Nel quadro così delineato, la censura concernente la pretesa omissione giustificativa dell'elemento soggettivo del reato è del tutto generica, risultando ampiamente confutata la versione difensiva, intesa ad accreditare l'occasionale rinvenimento del testamento, con conseguente esplicitazione del dolo - specifico - richiesto dalla norma incriminatrice. 3.3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen., da parte del D.Lgs. n. 7 del 2016, la rilevanza penale dell'attività di falsificazione (ovvero utilizzazione dell'atto falso), realizzata secondo le modalità previste dagli articoli che precedono il predetto art. 491, è circoscritta alle scritture private indicate da quest'ultimo - tra le quali vi è il testamento olografo - sempre che il fine avuto di mira dall'agente sia quello specifico di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno (ex multis Sez. 5, n. 25948 del 06/04/2017, Bertelli, Rv. 270287).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3:000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 aprile 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Alessand,4na Tudino Stapno P ) DEPOSfl:ATA I N Orlj‘i4.1411