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Ordinanza — n. 29264/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29264/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29264/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Andrea Sereni chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale in sede dell'8 maggio 2015, con la quale è stata affermata la responsabilità penale del medesimo per i reati di falso e truffa. 2.11 ricorso è inammissibile. 2.1. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, autorevolmente affermato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822) e unanimemente seguito (ex multis Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, BOUTARTOUR, Rv. 277710), è inammissibile l'impugnazione fondata su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti e puntualmente disattesi dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. 2.2.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29264/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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azione di responsabilità perseguimento penale per diffamazione azione di contestazione domanda d'asilo di rom asserzione difendibile termini di ricorso
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERENI ANDREA nato a ROMA il 28/11/1974 avverso la sentenza del 21/01/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Andrea Sereni chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale in sede dell'8 maggio 2015, con la quale è stata affermata la responsabilità penale del medesimo per i reati di falso e truffa. 2.11 ricorso è inammissibile. 2.1. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, autorevolmente affermato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822) e unanimemente seguito (ex multis Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, BOUTARTOUR, Rv. 277710), è inammissibile l'impugnazione fondata su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti e puntualmente disattesi dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. 2.2.

Nel quadro così delineato, il ricorrente deduce violazione di legge quanto alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, reiterando argomenti del tutto generici quanto alla recidiva, al diniego delle attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Ne consegue la rituale declaratoria di inammissibilità dell'appello, caratterizzato dalla mera indicazione delle censure.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l'8 aprile 2021 Il Con si estensore _DEPOSITATA Il Presidente Ales ndrina Tudino I IN CAH2 ' LERIA StenP111---#1, 7 11