Ordinanza — n. 29262/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IARita Casella chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Treviso del 16 dicembre 2016, con la quale la medesima è stata condannata alla pena di giustizia per i reati di furto aggravato ed utilizzo indebito di strumenti telematici di prelievo e pagamento. 2.11 ricorso è inammissibile. 2.1. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, autorevolmente affermato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822) e unanimemente seguito (ex multis Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, BOUTARTOUR, Rv. 277710), è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. 2.2.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29262/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASELLA RITA nato a TERNI il 05/07/1975 avverso la sentenza del 05/04/2018 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Rita Casella chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Treviso del 16 dicembre 2016, con la quale la medesima è stata condannata alla pena di giustizia per i reati di furto aggravato ed utilizzo indebito di strumenti telematici di prelievo e pagamento. 2.11 ricorso è inammissibile. 2.1. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, autorevolmente affermato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822) e unanimemente seguito (ex multis Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, BOUTARTOUR, Rv. 277710), è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. 2.2.
Nel quadro così delineato, la censura concernente la valutazione probatoria, svolta nel primo punto, è inammissibile perché propone doglianze da un lato meramente reiterative dell'appello e, dall'altro, formulate eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.
U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferita a vizi riconducibili alla motivazione, la censura si risolve nella richiesta, diretta a questa Corte, di un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dai giudici di merito (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). In particolare, con la proposta censura la ricorrente contesta la correttezza della stessa decisione, in quanto fondata su una valutazione asseritamente errata in merito alla attendibilità delle fonti di prova, mentre il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, e non già il rapporto tra prova e decisione, rimesso, invece, al giudice di merito ed estraneo al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione.Sicchè il ricorso s'appalesa, da un lato, reiterativo di censure già razionalmente respinte e, dall'altro, finalizzato a richiedere a questa Corte una diretta rivalutazione dei fatti e delle prove. 2.3.
Il secondo ed il terzo punto di censura sono, del pari, aspecifici. La ricorrente contesta il diniego delle attenuanti generiche, fondato sull'esistenza di precedenti specifici, limitandosi a censurare la motivazione, senza dedurre quali positivi indicatori, decisivi nella prospettiva auspicata, sarebbero stati introdotti ed invece dalla Corte territoriale ingiustificatamente disattesi. Quanto al beneficio della sospensione condizionale della pena, il rilievo è del tutto inconducente, in assenza delle condizioni previste dalla legge.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 aprile 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Aless ndrina Tudino Stefgi D E P0 TA TA IN CA