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Sentenza — n. 29261/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29261/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29261/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Vincenzo Benigno chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Palermo ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale in sede del 10 novembre 2017, con la quale il medesimo è stato ritenuto responsabile del reato di furto aggravato di energia elettrica.

Regesto Legislator

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art. 161 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29261/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il reato è prescritto, con conseguente obbligo di immediata declaratoria di estinzione per il decorso del termine di cui all'art. 161 cod. proc. pen., maturato - pur tenuto conto delle sospensioni - il 15 dicembre 2019, in presenza di un'impugnazìone che supera il vaglio di ammissibilità e stante la disapplicazione della contestata recidiva, non valutata ad alcun fine dal giudice di primo grado. 2.1 il ricorrente censura - nel primo, assorbente, la statuizione di inammissibilità dell'appello, ripercorrendo i motivi di gravame e postulandone la specificità.

Parole chiave

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caso poco grave verdetto di colpevolezza mancata prova di parzialità accertamento inesatto dei fatti censura dell'apprezzamento delle prove principio in dubio pro reo

Disposizioni normative citate

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art. 161 cod. proc. pen
Il reato è prescritto, con conseguente obbligo di immediata declaratoria di estinzione per il decorso del termine di cui all'art. 161 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BENIGNO VINCENZO nato a PALERMO il 29/07/1953 avverso la sentenza del 03/12/2018 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Vincenzo Benigno chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Palermo ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale in sede del 10 novembre 2017, con la quale il medesimo è stato ritenuto responsabile del reato di furto aggravato di energia elettrica.

2. Il reato è prescritto, con conseguente obbligo di immediata declaratoria di estinzione per il decorso del termine di cui all'art. 161 cod. proc. pen., maturato - pur tenuto conto delle sospensioni - il 15 dicembre 2019, in presenza di un'impugnazìone che supera il vaglio di ammissibilità e stante la disapplicazione della contestata recidiva, non valutata ad alcun fine dal giudice di primo grado. 2.1 il ricorrente censura - nel primo, assorbente, la statuizione di inammissibilità dell'appello, ripercorrendo i motivi di gravame e postulandone la specificità.

Secondo il consolidato orientamento di legittimità, autorevolmente affermato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822) e unanimemente seguito (ex multis Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, BOUTARTOUR, Rv. 277710), è inammissibile l'impugnazione fondata su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti e puntualmente disattesi dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.

Le stesse Sezioni unite hanno, invece, affermato come il sindacato del giudice di appello sull'ammissibilità dei motivi proposti non può estendersi - a differenza di quanto accade nel giudizio di legittimità e nell'appello civile - alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi stessi. 2.2. Nel caso in esame, l'appellante aveva prospettato plurime censure, tanto in riferimento alla titolarità del contratto di fornitura, che sull'effettiva verifica dell'alloggio servito, direttamente mirate alla confutazione della ricostruzione in fatto resa nella sentenza di primo grado, mentre il sindacato della Corte d'appello si è risolto, sostanzialmente, in una valutazione dei motivi e nella loro confutazione, in tal guisa finendo per dichiararne l'infondatezza e per pronunciare l'inammissibilità del gravame fuori dei casi previsti dalla legge.

3. La sentenza impugnata deve essere, alla luce di quanto premesso, annullata senza rinvio per essere il reato ascritto al ricorrente estinto per prescrizione. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, 1'8 aprile 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Alessa drina Tudino Stefpry,ra cs or DEPOSPTATA IN