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Ordinanza — n. 29260/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds; generic criticism of facts and request for broader mitigating circumstances rejected.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29260/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of specific grounds as required by law. The appellant merely assertedly criticized the lower court's finding of criminal liability and requested a broader application of generic mitigating circumstances without providing critical arguments or evidentiary references. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible when the grounds of illegality lack specificity, as the appellant must explicitly articulate and argue the critical points regarding the facts or law underlying the decision, rather than making assertive general criticisms.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific grounds generic mitigating circumstances procedural costs award Cassa delle ammende fine giudice di pace fedecommesso fiduciario

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FADALE CRUCIANO nato a TERMINI IMERESE il 18/10/1984 avverso la sentenza del 05/12/2018 del GIUDICE DI PACE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; G

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Cruciano Fadede ha richiesto — con atto d'appello qualificato come ricorso per cassazione - per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale il Giudice di pace di Termini Imerese ha affermato la responsabilità penale del medesimo per il reato di lesioni in danno di Tommaso Capuano. 2.11 ricorso è inammissibile. L'impugnazione di legittimità è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (V. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); ed il ricorrente si limita, del tutto assertivamente, a criticare l'affermazione di responsabilità ed a richiedere la massima estensione delle attenuanti generiche, già concesse e con diminuzione della pena pari ad un terzo, senza prospettare alcun elemento di criticità dell'avversata decisione, postulando, del tutto assertivamente, una necessità difensiva di cui neppure esplicita i riferimenti probatori.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 aprile 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Ale andrina Tudino Stef no DEP SI TATA ti(aML41'. l N Cf, L i: